Art. 34 Opere collettive mig...

OPERE COLLETTIVE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Per sviluppare e migliorare le opere collettive infrastrutturali di miglioramento fondiario connesse allo sviluppo dell'attività agricola, ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia, ai comuni, alle loro forme collaborative e alle amministrazioni separate dei beni di uso
civico, può essere concesso un contributo per la realizzazione e la sistemazione delle strade interpoderali, di acquedotti potabili, elettrodotti, linee telefoniche e collegamenti fognari, nonché per le attrezzature necessarie alla loro manutenzione.                

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Ultimo aggiornamento: 2013-12-27 15:10


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