Capacità professionale
L’accertamento della sufficiente capacità professionale, qualora non sia presunta ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge, è effettuato mediante il superamento di un esame-colloquio.
L'esame-colloquio di cui all'articolo 23, comma 2, della legge è sostenuto davanti a una commissione composta dal Servizio Politiche Sviluppo Rurale o di un suo delegato, nonché da almeno due funzionari del medesimo servizio.
Per lo svolgimento dell’esame-colloquio gli interessati presentano domanda al Servizio Politiche Sviluppo Rurale.
La domanda deve contenere le indicazioni riguardanti le generalità del richiedente, la zona di esercizio dell’attività agricola e gli indirizzi produttivi praticati.
Ultimo aggiornamento: 2020-10-23 12:36
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