Contributi investimenti-riqualificazione atti...

Contributi investimenti riqualificazione attività agrituristiche - domande entro il 15 agosto 2021

Il presente bando approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 14 maggio 2021 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 840 del 21 maggio 2021(),  n. 1348 del 7 agosto 2021(Ø) e n. 1942 del 12 novembre 2021 (§),  n. 1983 del 19 novembre 2021,(‡) intende intervenire per favorire il miglioramento qualitativo degli esercizi esistenti e si focalizza sulla riqualificazione degli stessi nelle sue diverse accezioni: ristrutturazione, ammodernamento, ampliamenti "qualitativi" (senza aumento della ricettività o dei posti tavola), rinnovo dell'arredamento e dell'attrezzatura, qualificazione o realizzazione di spazi esterni, sale degustazioni e didattiche, punti vendita dei prodotti.

Il capitolo 500551 prevede per l'esercizio finanziario 2021 una disponibilità di risorse che possono essere utilizzate al finanziamento dei contributi previsti dall'articolo 27 della L.P. 4/2003, prenotando la spesa di Euro 2.500.000,00. Con la successiva approvazione della deliberazione n. 1983 del 19 novembre 2021 (‡) detta spesa è stata incrementata di ulteriori Euro 2.115.783,36.

 

La concessione dei contributi potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2021.

 

Di seguito i criteri di attuazione dell'articolo 27 della L.P. 4/2003, improntati alla massima semplificazione, che prevedono:

· criteri di priorità semplici ed oggettivi per una concessione degli aiuti in tempi rapidi e per uno stimolo all'economia trentina;

· diminuzione della documentazione a supporto delle iniziative programmate, tra cui l'adozione di una scheda tecnica in sostituzione dei computi metrici estimativi delle opere e di un preventivo invece di tre per il finanziamento di impianti, arredi ed attrezzature;

· valutazione della congruità basata sui costi parametrici;

· presentazione delle domande solo via PEC per una gestione digitale delle pratiche agevolative.

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 NEWS
Con l'approvazione della Deliberazione n. 1348 del 7 agosto 2021(Ø),la Giunta provinciale di Trento ha prorogato la scadenza di presentazione delle domande di contributi investimenti riqualificazione per le attività agrituristiche al
16 settembre 2021
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Di seguito dettagli sul bando e FAQ a fondo pagina

 

Quali soggetti possono beneficiare dei contributi?

Soggetti beneficiari

FAQ
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AMMISSIBILITA'
Quali sono le condizioni richieste per l'ammissibilità per tutti gli investimenti?

Condizioni di ammissibilità per tutti gli investimenti

Quali sono i costi ammissibili a finanziamento?

 Costi ammissibili

Quali sono le spese non ammissibili?

 Spese non ammissibili

FAQ
Che cosa è il CODICE CUP (Codice unico di progetto)?

 Attribuzione Codice Cup

Qual è il limite di spesa?
La spesa minima ammissibile per ciascuna domanda è di 10.000 euro, anche in fase di liquidazione del contributo.
Qual è il contributo massimo concedibile?
Il contributo massimo concedibile è 70.000 euro.
FAQ
Qual è il livello di agevolazione in rapporto alla spesa ammessa?

Il livello di agevolazione in rapporto alla spesa ammessa è pari al 50% (♦) in virtù della deroga consentita dall'art. 3, comma 3 della L.P. 3/2020

(♦) percentuale modificata con la deliberazione n. 840 del 21 maggio 2021

FAQ
Per quanto riguarda il cumulo gli aiuti, compresi quelli concessi da altri soggetti, non possono superare l'importo complessivo di 1.800.000 euro, secondo quanto previsto dal Quadro temporaneo. Come indicato dal paragrafo 20 del suddetto Quadro, le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche del Quadro stesso. In particolare, le misure temporanee di aiuto non possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamento.
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PRESENTAZIONE DOMANDE entro il
 16 settembre 2021 
cosi come da proroga con l'approvazione della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1348 del 7 agosto 2021(Ø)

Esclusivamente tramite Pec all’indirizzo dell’Ufficio agricolo periferico competente per territorio oppure, in alternativa, alla Pec del Servizio Agricoltura:

uap.roveretorivatione@pec.provincia.tn.it

uap.trentofiemmefassa@pec.provincia.tn.it 

uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it 

uap.clesmale@pec.provincia.tn.it  

serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it 

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La DOMANDA deve essere compilata utilizzando il facsimile predisposto dal Servizio Agricoltura

e contiene:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non essere una impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019 e di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o altri aiuti per la ristrutturazione. Per microimprese e piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 dichiarazione sostitutiva di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza o aver ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

c) importo della spesa totale prevista.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

a) in caso di opere soggette a provvedimento edilizio, relazione tecnica firmata dal tecnico abilitato e relativi elaborati progettuali;

b) preventivi dettagliati di arredi, attrezzature ed impianti, con firma del fornitore;

c) solo per iniziative comprendenti opere, tabella a firma di un tecnico abilitato, utilizzando il facsimile predisposto dal Servizio Agricoltura, con suddivisione della spesa tra acquisti di arredi ed attrezzature ed altri investimenti e tra le tipologie di cui al punto “Costi ammissibili”; nonché con suddivisione per macro voce di fornitura; 

d) per opere su beni di terzi, copia semplice del contratto registrato di disponibilità dei terreni e/o delle strutture medesime, corredata dell'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile;

e) nel caso in cui il provvedimento urbanistico comprenda anche iniziative non oggetto della domanda e qualora i lavori siano iniziati, dichiarazione del direttore lavori attestante lo stato d’avanzamento, corredata di foto e con indicazione della data di scatto.

FAQ
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA DOMANDA

Nel caso in cui il beneficiario si trovi in graduatoria in posizione utile al finanziamento e la domanda riguardi opere soggette a provvedimento edilizio, il Servizio Agricoltura provvederà a richiedere gli estremi del provvedimento edilizio che dovrà essere comunicato entro il termine tassativo del 15 dicembre 2021 (§ rettificata dalla deliberazione n. 1942 del 12 novembre 2021)

Nel caso in cui tale informazione non pervenga entro la data del 15 dicembre 2021(§), la domanda di contributo non potrà essere ammessa al finanziamento.

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Quali sono i criteri di priorità e qual è l'iter per la concessione del contributo?

Criteri di priorità e iter per la concessione del contributo.

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E' possibile richiedere acconti? Quale documentazione è necessaria?

1. Possono essere concessi fino a due acconti su stati d’avanzamento, per domande comprendenti lavori oppure sia lavori sia acquisti, fino all’80% del contributo concesso. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative.

2. In relazione alla richiesta di acconto a firma del richiedente dovrà essere presentata dal beneficiario via PEC DOMANDA DI LIQUIDAZIONE secondo il facsimile predisposto dal Servizio Agricoltura.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) certificazione del direttore lavori attestante il valore dei lavori eseguiti;

b) fatture (stampa del file XML o file in formato PDF/A in caso di fattura elettronica) quietanzate della spesa sostenuta, con le specificazioni indicate al punto CUP e al punto Liquidazione

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Quali sono i termini per la rendicontazione delle iniziative?

1. Per le iniziative comprendenti opere oppure opere e acquisti di arredi e attrezzature, la rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
2. Per le iniziative comprendenti solo acquisti di arredi ed attrezzature, la rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
3. Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini, nonché alla sanzioni in caso di mancato rispetto del termine per la rendicontazione, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Tuttavia per le iniziative relative a soli acquisti di arredi ed attrezzature di spesa
può essere concessa una sola proroga per una durata massima di 18 mesi.

4. Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l’opera o l’intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l’opera o l’intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

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E' possibile variare iniziative già approvate?

Sono ammesse variazioni al progetto di investimento approvato, purché siano mantenuti presupposti di concessione.

Fatta salva la necessità di eventuali modifiche dell’atto di concessione dell’aiuto, tali variazioni sono valutate in sede di istruttoria di liquidazione.

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DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

1. Ai fini della liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata dal beneficiario via PEC domanda di liquidazione, all’indirizzo dell’ufficio competente, secondo il facsimile predisposto dal Servizio Agricoltura, contente gli estremi di eventuali SCIA per lo svolgimento dell’attività, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio attestante di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altri aiuti pubblici per le medesime spese agevolate.

2. Alla domanda di liquidazione finale deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia delle fatture (stampa del file XML o file in formato PDF/A in caso di fattura elettronica) che documentano gli acquisti e i lavori ammessi alle agevolazioni, con le specificazioni indicate al punto 3 lettera d) e le specifiche relative al CUP (punto 3.2) e con la documentazione allegata indicata ai commi 3 e 4. Relativamente ai beni mobili e agli impianti acquistati, sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola ove presente;

b) in caso di opere soggette a provvedimento edilizio, certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato, con riepilogo della spesa sostenuta ed imputabile alle opere dell’iniziativa, suddivise per macro voce di fornitura e per tipologia di cui al punto “Costi ammissibili”;

c) in caso di opere, copia semplice della domanda di abitabilità/agibilità presentata al comune competente, o, se non necessaria, copia della dichiarazione di conformità degli impianti, come previsto dalle normative vigenti in materia.

d) per opere che riguardano strutture soggette a danno da incendio e calamità con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 euro, copia semplice della polizza assicurativa antincendio del fabbricato.

3. Con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, il beneficiario deve produrre il documento comprovante il pagamento a mezzo di bonifico o di Rina, riportante la causale dell’operazione ed il codice unico di progetto CUP. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito o postale, deve essere allegata alla pertinente fattura.

4. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto ad allegare la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, la causale dell’operazione, il codice unico di progetto;

In sede di istruttoria finale, il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa rendicontata inferiore a quella ammessa.
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Il beneficiario del contributo a quali obblighi e controlli è tenuto? Ed in caso di subentro?

1. La concessione del contributo comporta l’obbligo, a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d’uso dei beni immobili per almeno 10 anni e dei beni mobili per almeno 5 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 della L.P. 4/2003.

Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

2. Nel caso in cui al soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima del provvedimento di concessione del contributo, subentri un altro soggetto a seguito di conferimento, cessione di azienda o altra operazione sull’azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria, a quest’ultimo è ammesso il subentro nella titolarità della domanda. La Struttura provinciale competente in materia di agricoltura verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Qualora ne accerti la sussistenza, dispone la concessione in capo al nuovo beneficiario; qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposto il diniego del contributo.

3. Dopo la concessione dell’aiuto, prima della sua completa liquidazione, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di conferimento o cessione di azienda, o altra operazione sull’azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria. La struttura provinciale competente in materia di agricoltura verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Qualora ne accerti la sussistenza, dispone il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario; qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposta la revoca del contributo.

4. Dopo la completa liquidazione del contributo, al beneficiario può subentrare negli obblighi (di cui all’articolo 6 comma 1 della legge provinciale 4/2003) un altro soggetto a seguito di conferimento o cessione di azienda, o altra operazione sull’azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria, purché questo sottoscriva il subentro negli obblighi di cui al presente punto.

5. Ferma restando la valutazione della documentazione presentata o acquisita d’ufficio in sede istruttoria, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli in loco, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio sono soggette a controllo a campione su un di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia.

6. Fatta salva la facoltà di ulteriori controlli puntuali, le iniziative la struttura provinciale competente in materia di agricoltura dispone un controllo annuale di almeno il 5% delle domande soggette ai vincoli.

FAQ
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FAQ: domande più frequenti e risposte, negli allegati

Strutture

Allegati

Ultimo aggiornamento: 2022-05-24 16:16


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