Danni da calamità naturali

La legge provinciale n.2 del 10 gennaio 1992 e ss. mm., “Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile”, prevede la concessione di contributi per la ricostruzione/riparazione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di eventi calamitosi (Capo IV - Attività di ricostruzione). In particolare, l’art. 26, prevede agevolazioni per le imprese agricole, i consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario (compresi quelli irrigui), le cooperative agricole e le associazioni agrarie comunque denominate, comprese le consortele.

Ultimo aggiornamento: 2019-10-21 11:56


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