Art. 55 - Risanamento della ...

Per favorire il risanamento della frutticoltura dalle fitopatie, può essere concesso un intervento finanziario per la copertura fino alla misura massima del 70 per cento del mancato reddito dovuto all'abbattimento e alla distruzione imposti dalla struttura fitosanitaria provinciale competente, delle piante infette da fitopatologie causate da virus, batteri e fitoplasmi*, e la copertura fino alla misura massima del 50 per cento delle spese, per la lotta specifica ai vettori.

* fitopatologie causate da virus, batteri e fitoplasmi contemplati nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996 (Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 (misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)

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Ultimo aggiornamento: 2013-12-27 16:11


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