Regolamento

Art. 1
Oggetto

1.
ll presente regolamento, in attuazione degli articoli 21, comma 6, 23, comma 2 e 26, comma 6, della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 , di seguito denominata legge:

a) detta le norme per la predisposizione, per la tenuta e per la gestione dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), di seguito denominato archivio;

b) specifica i requisiti richiesti per l’iscrizione all’archivio degli imprenditori agricoli singoli ed associati;

c) determina gli elementi costitutivi dei requisiti relativi alla capacità professionale ed all’esercizio dell’attività agricola a titolo principale da parte degli imprenditori agricoli secondo quanto rispettivamente previsto dagli articoli 23 e 24 della legge nonché le modalità per il loro accertamento;

d) stabilisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande ai fini dell’iscrizione all’archivio;

e) stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti degli imprenditori agricoli iscritti all’archivio.

Art. 2
Disposizioni per la predisposizione, per la tenuta e
per la gestione dell’archivio

1. Alla predisposizione, alla tenuta ed alla gestione dell’archivio provvede l’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge.
2. Ai sensi dell’articolo 21 della legge l’archivio si compone di due sezioni; all’interno della sezione prima le imprese familiari diretto-coltivatrici sono distinte dalle altre imprese agricole.
3. Le imprese agricole sono identificate mediante il numero di codice fiscale che costituisce il Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA), ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole).
4. Per ogni impresa agricola iscritta l’archivio riporta:
a) i dati identificativi dell'impresa;
b) il CUAA, la partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio e, per le imprese iscritte nella sezione prima, il codice INPS;
c) i dati anagrafici del titolare e, nel caso di impresa collettiva, del legale rappresentante;
d) l’ubicazione dell'azienda;
e) la data d'iscrizione, di variazione o di cancellazione dall’archivio;
f) la consistenza territoriale, il titolo di conduzione e l’individuazione catastale, ove esistente, degli immobili;
g) la consistenza zootecnica.
5. Ai fini della gestione dell’archivio, il competente ufficio aggiorna i dati riportati nel medesimo ai sensi del comma 4, sulla base delle informazioni fornite dagli iscritti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 della legge in materia di variazione e cancellazione dall’archivio.
6. L’archivio è pubblico e i dati in esso riportati sono conoscibili da chiunque, ad esclusione di quelli di cui al comma 4, lettere f) e g), concernenti la consistenza territoriale e zootecnica per il cui accesso si applica quanto disposto dall’articolo 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. 

Art. 3
Gestione dei dati

1. I dati riportati nell’archivio sono raccolti e utilizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo provinciale a supporto dell’azione di governo e dell’attività amministrativa provinciale. 2. Ai fini dello sviluppo del sistema informativo agricolo provinciale, in occasione dell’iscrizione all’archivio, agli interessati possono essere richiesti dati concernenti la quantità e la tipologia del lavoro prestato nell’impresa, i dati anagrafici dei prestatori di lavoro, i dati anagrafici dei soci nel caso di imprese collettive, la classificazione dell'attività svolta e degli indirizzi produttivi, le caratteristiche delle coltivazioni e degli allevamenti. I dati raccolti possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati, per favorire la fornitura di supporti conoscitivi, agli operatori agricoli e alle loro associazioni nonché per finalità di studio e ricerca.
3. I dati relativi a ciascuna impresa possono essere organizzati in un fascicolo aziendale realizzato in forma elettronica. 

Art. 4
Requisiti comuni per l’iscrizione all’archivio

1. Per l’iscrizione all’archivio degli imprenditori che svolgono attività agricola in provincia di Trento è sempre richiesta l’iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella sezione speciale degli imprenditori agricoli o dei piccoli imprenditori come coltivatore diretto, nonché il possesso di una sufficiente capacità professionale secondo quanto stabilito dall’articolo 23 della legge.
2. Il requisito della sufficiente capacità professionale nel caso di imprenditori agricoli associati è richiesto:
a) per quanto riguarda l’iscrizione alla sezione prima dell’archivio, ai soci come specificati dall'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) che esercitino attività agricola a titolo principale;
b) per quanto riguarda l’iscrizione alla sezione seconda dell’archivio, ai soggetti come specificati dall'art. 6, commi 1 e 2, che dedichino all’attività agricola almeno trecento ore annue di lavoro. 

Art. 5
Requisiti specifici per l’iscrizione nella
sezione prima dell’archivio

1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione prima dell’archivio per gli imprenditori singoli, fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, è inoltre richiesto:
a) l’iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in qualità di datore di lavoro agricolo o di prestatore di lavoro agricolo;
b) l’esercizio dell’attività agricola a titolo principale secondo quanto disposto dall'articolo 24 della legge.
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, nel caso di imprenditori associati è richiesto che l’esercizio dell’attività agricola costituisca l’oggetto sociale esclusivo dell’impresa; è richiesta inoltre l’iscrizione della società all’INPS in qualità di datore di lavoro agricolo nonché:
a) per le società di persone che almeno la metà dei soci eserciti l’attività agricola a titolo principale secondo quanto disposto dall'articolo 24 della legge da riferirsi per le società in accomandita semplice ai soli soci accomandatari; in alternativa all’iscrizione all’INPS della società è ritenuta comunque sufficiente l’iscrizione dei predetti soci;
b) per le società cooperative che le stesse utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci e che almeno la metà dei soci eserciti l’attività agricola a titolo principale secondo quanto disposto dall'articolo 24 della legge;
c) per le società di capitali che oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da soci che esercitino l’attività agricola a titolo principale secondo quanto disposto dall'articolo 24 della legge; questa condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche nel caso di circolazione delle quote o delle azioni. 

Art. 6
Requisiti specifici per l’iscrizione nella
sezione seconda dell’archivio

1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione seconda dell’archivio, per gli imprenditori singoli, fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, è richiesto l’impegno nell’attività agricola per almeno trecento ore annue di lavoro. Per i medesimi fini, nel caso di imprenditori associati è richiesto che nell’oggetto sociale dell’impresa sia compreso anche l'esercizio dell’attività agricola nonché: a) per le società di persone che almeno la metà dei soci dedichi all’attività agricola almeno trecento ore annue di lavoro da riferirsi per le società in accomandita semplice ai soli accomandatari;
b) per le società cooperative che le stesse utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci e che almeno la metà dei soci dedichino all’attività agricola almeno trecento ore annue di lavoro;
c) per le società di capitali che oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da soci che dedichino all’attività agricola almeno trecento ore annue di lavoro; questa condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche nel caso di circolazione delle quote o delle azioni.
2. Per le forme di esercizio di impresa diverse da quelle previste dal comma 1 è comunque richiesto che il preposto alla conduzione dell’azienda agricola dedichi all’attività agricola almeno trecento ore annue di lavoro. 

Art. 7
Capacità professionale

1. L’accertamento della sufficiente capacità professionale, qualora non sia presunta ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge, è effettuato mediante il superamento di un esame-colloquio.
2. Per la dimostrazione della sufficiente capacità professionale presunta ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) della legge è richiesta all’interessato l’iscrizione per almeno un triennio all’INPS in qualità di prestatore di lavoro agricolo.
3. L'esame-colloquio di cui all'articolo 23, comma 2, della legge è sostenuto davanti a una commissione composta dal dirigente del servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola o di un suo delegato nonché da almeno due funzionari del medesimo servizio.
4. Per lo svolgimento dell’esame-colloquio gli interessati presentano domanda al servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola. La domanda deve contenere le indicazioni riguardanti le generalità del richiedente, la zona di esercizio dell’attività agricola e gli indirizzi produttivi praticati.
5. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola comunica la data, la sede e l'orario di svolgimento dell'esame-colloquio, nonché le materie di esame.
6. L’esame-colloquio, tenuto conto dell’indirizzo produttivo dell’impresa e di quello prevalente nella zona di esercizio dell’attività agricola, verte sulle seguenti materie:
a) forme di conduzione di un'azienda agricola, bilancio aziendale, aspetti fiscali inerenti il settore agricolo;
b) cenni sulla legislazione agricola comunitaria, statale e provinciale;
c) alimentazione, alpeggio, gestione delle deiezioni, strutture e ricoveri del bestiame, nonché tecniche per la produzione dei foraggi, con particolare riguardo agli effetti dell'alimentazione sulla produzione del latte e dei suoi derivati;
d) principali specie e varietà ortofrutticole, forme di coltivazione, lotta antiparassitaria, protocolli di autodisciplina, qualità della produzione ortofrutticola, normativa vinicola, merceologia e commercializzazione dei vini, organizzazione cooperativa dei mercati.
7. Il colloquio può essere preceduto dallo svolgimento di una prova sotto forma di test a risposta multipla sui medesimi argomenti di cui al comma 6.
8. L'esito dell'esame-colloquio è riportato nel verbale sottoscritto dai componenti della commissione. L’esito dell’esame-colloquio è affisso all’albo del servizio di cui al comma 3 ed è comunicato all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Ai fini dell’accertamento della sufficiente capacità professionale, il conseguimento dell’attestato di frequenza con profitto dei corsi di formazione complementare di cui all'articolo 44 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 o, in alternativa del brevetto professionale di imprenditore agricolo di cui al piano di sviluppo rurale per gli anni 2000 - 2006 della Provincia autonoma di Trento è equiparato al superamento dell’esame-colloquio di cui al presente articolo.
10. La sufficiente capacità professionale è accertata solo in occasione della prima iscrizione all’archivio.

Art. 8
Titolo principale

1. L'accertamento del requisito del titolo principale di cui all’articolo 24 della legge è effettuato, per quanto riguarda il tempo di lavoro, considerando equivalenti le 40 ore settimanali a 2080 ore annue di lavoro e per quanto riguarda il reddito, facendo riferimento alla documentazione prodotta dall'interessato ai fini fiscali relativa all’anno precedente a quello di presentazione della domanda o di accertamento d’ufficio.

Art. 9
Domanda per l’iscrizione all’archivio

1. Per l’iscrizione all’archivio è presentata domanda al servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole, di seguito denominato servizio competente. La Giunta provinciale definisce i contenuti della domanda, la relativa documentazione, i termini e le modalità di presentazione della stessa nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento e documentazione amministrativi. Con la medesima deliberazione sono altresì definite le modalità di presentazione delle domande di variazione e di cancellazione dall’archivio.

Art. 10
Disposizioni procedurali

1. Il dirigente del servizio competente provvede in ordine all’iscrizione, alla variazione e alla cancellazione dall’archivio entro 120 giorni dal ricevimento della relativa domanda o della comunicazione della variazione di cui all’articolo 26, comma 3, della legge. I pareri del comitato territoriale di sviluppo rurale (CTSR) previsti dagli articoli 26, comma 1 e 27, comma 2, della legge sono resi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda.
2. Qualora sia necessario acquisire direttamente elementi informativi utili per la predisposizione dei pareri di competenza del CTSR, i componenti del comitato di cui all’articolo 26, comma 2, della legge, possono effettuare specifici sopralluoghi.
3. L’iscrizione, la variazione e la cancellazione all’archivio hanno effetto dalla data di adozione della relativa determinazione da parte del dirigente del servizio competente. 

Art. 11
Disposizioni per la verifica dei requisiti

1. Il servizio competente, a decorrere dal terzo anno di attivazione dell’archivio, invita gli imprenditori iscritti a confermare la permanenza dei requisiti richiesti secondo le modalità, le scadenze e i termini definiti dalla Giunta provinciale.
2. Per l’effettuazione degli accertamenti d’ufficio previsti dall’articolo 26, comma 4, della legge il competente CTSR chiede agli interessati di produrre entro 30 giorni dalla richiesta gli elementi conoscitivi necessari per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’archivio. Trascorso inutilmente il predetto termine, il CTSR propone al dirigente del servizio competente la cancellazione d'ufficio dall'archivio o la variazione dell’iscrizione; il dirigente provvede alla cancellazione o alla variazione, previa diffida all’interessato ad adempiere alla richiesta del CTSR e comunque a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato degli elementi conoscitivi richiesti, qualora sia accertata la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione all’archivio ovvero quelli per l’iscrizione nella sezione prima ma sussistano quelli per l’iscrizione nella sezione seconda, il CTSR propone al dirigente del servizio la cancellazione o la variazione dell’iscrizione all’archivio. Il dirigente del servizio, sulla base della proposta del CTSR, provvede alla cancellazione o alla variazione dell’iscrizione all’archivio, previa comunicazione all’interessato secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di procedimento amministrativo.
4. A seguito dell’accertato decesso di un iscritto il dirigente del servizio competente provvede alla cancellazione d’ufficio dall’archivio; la cancellazione decorre dalla data del decesso. 

Art. 12
Recapito dei CTSR

1. Con la deliberazione di nomina dei CTSR la Giunta provinciale individua i recapiti dei CTSR presso le sedi staccate degli uffici agricoli periferici del servizio competente.

Art. 13
Disposizioni di prima applicazione

1. Per gli imprenditori agricoli singoli già iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, non è richiesto l’accertamento del requisito della sufficiente capacità professionale.
2. Ai fini dell’iscrizione all’archivio degli imprenditori agricoli risultanti iscritti all’albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, secondo quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, della legge, è verificata d’ufficio la corrispondenza, nel caso di imprese individuali, del codice fiscale del conduttore iscritto all’albo con quello del titolare dell’impresa iscritta nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, nel caso di società, la corrispondenza del codice fiscale dell’impresa.
3. Qualora non sia accertata la corrispondenza dei codici fiscali prevista dal comma 2, il dirigente del servizio competente fissa agli interessati un termine perentorio di 180 giorni entro i quali regolarizzare la propria posizione. Scaduto inutilmente tale termine e comunque nei casi in cui non risulta possibile la regolarizzazione, per l’iscrizione all’archivio del soggetto interessato si applicano le disposizioni del presente regolamento. A seguito della comunicazione dell’interessato dell’avvenuta regolarizzazione l’iscrizione all’archivio è disposta con decorrenza dalla data di regolarizzazione stessa.
4. Le domande di iscrizione, di variazione e di cancellazione all’albo degli imprenditori agricoli presentate ai comitati agricoli comprensoriali in applicazione della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 e non ancora definite alla data di inizio dell’esercizio delle funzioni dei CTSR secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 4, della legge, sono istruite e definite in applicazione delle disposizioni del presente regolamento ferma restando la possibilità di richiedere i necessari elementi integrativi. Il termine per la definizione delle predette domande è di 150 giorni a decorrere dalla data di operatività dei CTSR.

APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 aprile 2001, n. 9-60/Leg.

Il testo ufficiale è reperibile al
sito internet del Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige (n. 21 del 22.5.2001)

Ultimo aggiornamento: 2014-01-15 19:28


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