Normativa e comunicazione

Con Decreto del presidente della provincia 14 settembre 2022, n. 12-69/Leg, è stato promulgato il Regolamento di esecuzione del Capo II bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo) e s.m. in materia di agricoltura sociale.

La normativa provinciale recepisce la legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), , oltre che il DM 12550 2018.

In particolare, la disciplina prevede la possibilità, da parte dei soggetti che operano nell’agricoltura sociale in possesso dei requisiti previsti, di comunicare alla Provincia la propria qualifica di fattoria sociale e di chiedere la relativa iscrizione nell’elenco provinciale.

soggetti potenzialmente interessati sono i seguenti (art. 14.1 della Lp 10/2001):

- imprenditori agricoli previsti dall'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;

- cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall'articolo 2, comma 41, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

- forme associative tra i soggetti indicati nelle lettere a) e b) e i soggetti del “terzo settore”, individuati dall'articolo 2, comma 52, della legge n. 141 del 2015.

Le attività di agricoltura sociale possono riguardare uno o più dei seguenti ambiti (art. 14 ter della Lp 10/2001)3:

- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati (vedasi art. 3 del regolamento);

- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati (compresi gli interventi assistiti con animali) e la coltivazione delle piante (vedasi art. 4 del regolamento);

- prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali (vedasi art. 5 del regolamento);

- altri servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino alla preadolescenza (vedasi art. 7 del regolamento).

Per quanto riguarda i requisiti comuni ed i locali per svolgere l’attività di agricoltura sociale si rinvia a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del regolamento.

In particolare si sottolinea che le attività di agricoltura sociale sono esercitate solo in presenza delle autorizzazioni o accreditamenti ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia, a cui si rinvia

Sotto il profilo urbanistico, si richiama quanto previsto dall’art. 14 sexies della L.P. 10/2001.

La comunicazione deve essere fatta tramite il portale “Impresa in un giorno” ed è indirizzata al Servizio agricoltura. 

La comunicazione contiene:

la descrizione del progetto della fattoria sociale, le attività che si intendono svolgere e il rispetto della durata minima prevista;

- la descrizione dei ruoli di ciascun soggetto coinvolto, con indicazione del possesso dei requisiti previsti da questo regolamento;

- se la fattoria sociale è svolta in forma associata, l'indicazione del soggetto referente per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e delegato dai soggetti associati;

- la disponibilità di locali e strutture da destinare all'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

Il Servizio agricoltura inoltrerà la comunicazione alle altre strutture provinciali competenti per materia e, verificato congiuntamente il possesso dei requisiti, provvederà all’iscrizione nell’elenco.

La comunicazione e l’iscrizione nell’elenco hanno la funzione di riconoscimento degli operatori più qualificati nell’ambito dell’agricoltura sociale, dando in primo luogo visibilità agli operatori iscritti. Non costituiscono invece titolo autorizzativo e non sono obbligatori per poter operare nell’ambito dell’agricoltura sociale.

Approfondimenti

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Ultimo aggiornamento: 2023-05-19 11:53


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