Interventi urbanistici in Ar...

Aree agricole e aree agricole di pregio

Il Piano urbanistico provinciale (Pup), approvato con Legge provinciale 27 maggio 2008 n. 5, ha introdotto un regime di particolare tutela per le aree agricole, individuando in cartografia le aree agricole e le aree agricole di pregio. Esse sono poi disciplinate dall´art. 37 e dell´art. 38 delle norme di attuazione del Pup.

Soppressione  Comitato interventi in aree agricole e transito competenze alla Sottocommissione CUP

Dal 4 giugno il  Comitato interventi in aree agricole è stato soppresso; nelle sue funzioni subentra, ai sensi dell'art. 62 aggiornato della legge urbanistica, la Sottocommissione della Commissione Urbanistica provinciale per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni ai fini paesaggistici, integrata con il dirigente del Servizio Agricoltura. Le domande di parere vanno quindi indirizzate al Servizio Urbanistica secondo la modulistica  e le modalità indicate sul sito del medesimo Servizio.

Il parere va richiesto per il  rilascio dell´autorizzazione all´edificazione nei casi previsti all´art. 48, comma 4, delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale:

  • in aree agricole, strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale;
  • in aree agricole, impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia;
  • in aree agricole, maneggi;
  • in aree agricole, strutture per l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili;
  • in aree agricole, la realizzazione  di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici, nel rispetto dei requisiti e dei criteri di cui all'art. 37 comma 5 delle norme di attuazione del P.U.P.;
  • in aree agricole di pregio, la realizzazione di tutti i manufatti e le infrastrutture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 delle norme di attuazione del P.U.P.

Il parere va inoltre richiesto ai sensi della LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE, del regolamento di attuazione della medesima legge e del regolamento di attuazione della  legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura):

  • nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico, per poter utilizzare nel calcolo della densità fondiaria anche aree a pascolo;
  • per  la realizzazione da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, di impianti per la produzione di biogas, anche di carattere consorziale, mediante il recupero e il trattamento di residui zootecnici e agricoli, purché questi impianti svolgano una funzione accessoria e strumentale rispetto all'attività principale di allevamento zootecnico;
  • per il  rilascio dell´autorizzazione all´edificazione nelle aree agricole di ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione nonché altri ricoveri di animali in genere non destinati all'esercizio dell'attività agricola.
  • per il rilascio dell´autorizzazione all´installazione nelle aree agricole di impianti fotovoltaici, finalizzati prevalentemente alla produzione di energia per le strutture ed impianti delle imprese agricole, nonché quelli  finalizzati prevalentemente alla produzione di energia per la cessione in rete e comunque a soggetti terzi, in assenza di un legame funzionale e pertinenziale con l´edificio esistente (sia quelli sulla copertura di edifici, sia quelli non ricadenti sulla copertura di edifici). 
  • per la realizzazione in aree agricole di specifici manufatti atti a contenere gli alveari.

 

 

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Ultimo aggiornamento: 2014-06-18 14:16


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