Requisiti

I requisiti minimi di garanzia e finanziamento sono stabiliti, a livello nazionale, dal Decreto Ministeriale del 27 marzo 2001 il quale, oltre a definire l’attività dei C.A.A, individua le società potenzialmente richiedenti e il relativo capitale sociale minimo (100 milioni di Lire equivalenti a € 51.645.69). E’ inoltre prevista la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari a 4 miliardi di lire (2.065.827,60 €).

Il citato Decreto Ministeriale individua l’ambito territoriale minimo di operatività dei C.A.A. in una provincia nella quale devono “possedere requisiti strutturali minimi ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa”, in particolare “per quanto attiene il reperimento, la verifica, l’informatizzazione, l’elaborazione e la trasmissione di dati utili a comprovare il diritto degli operatori agli aiuti”.

I C.A.A. devono garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico per almeno cinque ore giornaliere per due giorni la settimana e la presenza di un numero adeguato di dipendenti o collaboratori tale da assicurare la correttezza dei rapporti con gli organismi pagatori.

Il Decreto in argomento, oltre a stabilire alcuni aspetti procedurali, prevede che la convenzione fra i C.A.A. e le Regioni (e Prov. Autonome) possa presupporre “requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi” relativamente a sedi ed orari: in virtù di questa previsione la G.P., con propria deliberazione n. 2282 del 20 settembre 2002, modificata con deliberazione n. 3266 del 30 dicembre 2004, ha stabilito, quale requisito minimo aggiuntivo a quelli previsti dal Decreto ministeriale 27 marzo 2001, quello di “essere in possesso di uffici opportunamente attrezzati ed accessibili al pubblico in almeno quattro ambiti territoriali con sedi rispettivamente a: Cles, Rovereto, Trento, Pergine Valsugana o, in alternativa, Borgo Valsugana”.

 
 

Ultimo aggiornamento: 2013-12-20 18:51


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