Art. 35 - Irrigazione e bonifica
Per un equo e razionale uso collettivo delle risorse idriche e del miglioramento e consolidamento della qualità delle produzioni, ai consorzi (soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f e g), può essere concesso un contributo per le iniziative volte alla raccolta, distribuzione, gestione e ricerca delle acque a scopo irriguo, ivi compreso il rinnovo degli impianti preesistenti e per la realizzazione e l'adeguamento delle opere di bonifica, per la sistemazione agraria del suolo, nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla gestione delle spese di bonifica.