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Art. 41 - Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice

Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, di stimolare e valorizzare, in particolare, l'imprenditoria giovanile in agricoltura, nonché la costituzione e il mantenimento di convenienti unità colturali, può essere concesso un contributo in conto interessi sui mutui di durata massima ventennale per l'acquisto di fondi rustici o di terreni idonei alla costituzione di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico.