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Art. 45 - Agevolazioni per l’acquacoltura e l’elicicoltura

Per promuovere, sviluppare e risanare l'allevamento di pesci, di anfibi, di crostacei e di molluschi eduli, può essere concesso un contributo (ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a, b, d, e, i) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture di allevamento, ivi comprese le attrezzature fisse; le operazioni necessarie per l'esecuzione dei piani di risanamento, nonché il reintegro del materiale ittico di ripopolamento con soggetti ufficialmente indenni.

Le domande vanno presentate entro il 12 agosto 2010.

allegati

Domanda 2011
Modello domanda 2011
Scheda articolo 45
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