Art. 45 - Agevolazioni per l’acquacoltura e l’elicicoltura
Per promuovere, sviluppare e risanare l'allevamento di pesci, di anfibi, di crostacei e di molluschi eduli, può essere concesso un contributo (ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a, b, d, e, i) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture di allevamento, ivi comprese le attrezzature fisse; le operazioni necessarie per l'esecuzione dei piani di risanamento, nonché il reintegro del materiale ittico di ripopolamento con soggetti ufficialmente indenni.
Le domande vanno presentate entro il 12 agosto 2010.