Art. 24 - Interventi di sost...
Commi 2 bis, ter, quater e quinquies
L’intervento prevede la concessione di aiuti a parziale compensazione dei maggiori costi e del mancato guadagno derivanti dall’attuazione di impegni per il benessere degli animali realizzati su base volontaria nel settore bovino. Gli aiuti sono concessi per compensare parzialmente la perdita di reddito e del costo sostenuto dall’allevatore che si impegna a “monticare” gli animali giovani, età compresa tra i 7 mesi e 3 anni oppure fino al primo parto, nel periodo estivo per la durata di almeno 70 giorni.
Le domande di contributo sono presentate dal titolare dell’impresa agricola o dalla Federazione Provinciale Allevatori di Trento in nome e per conto dei propri soci.
Il termine per la presentazione delle domande è dal 1 aprile al 25 maggio di ogni anno.
La domanda di contributo deve essere presentata al Servizio agricoltura - Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura di Montagna Via G.B. Trener 3, 38121 Trento o agli Uffici Agricoli periferici della Provincia, avvalendosi del modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento all'indirizzo www.procedimenti.provincia.tn.it
Ultimo aggiornamento: 2016-04-19 10:29
Condividere |
|
Tweet |