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Dal 1° luglio del 2001 è entrato in funzione l' Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) disciplinato dalle norme contenute nel capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 dal titolo "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)".

Più impresa

L'Albo degli imprenditori agricoli, previsto dal titolo III della legge provinciale n. 39/76, ha svolto nei suoi quasi vent'anni di vita un'azione importante nell'individuazione dei beneficiari e nell'elaborazione delle priorità per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa agricola provinciale. Ciò nonostante si è manifestata la necessità di una sua riforma per adeguarlo alle mutate esigenze e per aggiornarlo in funzione di recenti normative in materia. Da tempo, inoltre, era segnalata dal mondo politico ed economico l'esigenza di realizzare una revisione dell'Albo degli imprenditori agricoli per dare maggior risalto all'impresa nella sua connotazione giuridica ed economica. Questo, senza la volontà di sminuire l'importanza della componente umana e professionale che nella nuova normativa mantiene tutta la sua valenza, ma per correggere quella che, probabilmente, rappresentava una leggerezza ed una stortura, anche sul piano del diritto: la L.P. n. 39 del 1976 ammetteva l’esistenza di più imprenditori per la stessa impresa. Il risultato è stato quello di far cadere in secondo piano l'entità "impresa".
A sostegno di questa impostazione riveduta è necessario aggiungere che:
- le normative agricole comunitarie fanno riferimento all'azienda agricola ed al suo titolare;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 sul "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" all'articolo 8 prevede l'istituzione del Registro delle imprese ed in particolare delle sezioni speciali che interessano l'agricoltura.
A tal proposito, va subito chiarito che non è possibile che il Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) possa assolvere anche alle funzioni dell'albo, poiché non classifica le imprese in maniera utile ai fini dell'applicazione, non solo della normativa agricola provinciale, ma anche di quella nazionale e comunitaria.

Dall'Albo degli imprenditori agricoli
all'Archivio provinciale delle imprese agricole

Il Capo II della L.P. n. 11 del 2000 disciplina l'Archivio delle imprese agricole, di seguito denominato semplicemente Archivio, che prende il posto dell'Albo degli imprenditori agricoli. Il nuovo Archivio risulta ancora suddiviso nelle sezioni prima e seconda. Per ciascuna impresa, limitatamente alla sezione prima, indica se trattasi o no di impresa familiare diretto-coltivatrice.
I principali cambiamenti rispetto al previgente Albo degli imprenditori agricoli:

  1. la necessità per gli imprenditori iscritti all'Archivio di risultare iscritti al Registro delle imprese della CCIAA. Ciò risponde alla necessità di avere identità di posizioni, verificate in base al codice fiscale, tra Registro e Archivio e comporta, come conseguenza, il fatto che per ogni impresa esista un solo imprenditore e quindi un'unica iscrizione per ciascuna impresa;
  2. l'eliminazione del limite di età dei 65 anni per l'iscrizione nella sezione prima, purché l'imprenditore dimostri di risultare attivamente iscritto all'INPS in qualità di datore di lavoro o di prestatore di lavoro agricolo;
  3. sono iscrivibili sia alla sezione prima sia alla sezione seconda imprenditori singoli od associati, comprendendo tra questi ultimi tutte le forme societarie previste dal codice civile. Tale estensione risponde agli orientamenti giurisprudenziali assunti dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee ed alla recente normativa in materia di orientamento agricolo (art. 10 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228);
  4. solamente nell'ambito della prima sezione sono distinte le imprese agricole familiari diretto-coltivatrici dalle altre imprese;
  5. con riferimento alla impresa familiare diretto-coltivatrice, la nuova normativa riduce dal 50% ad un terzo la quantità del lavoro fornito direttamente ed abitualmente dai componenti il nucleo familiare a copertura del normale fabbisogno lavorativo dell’azienda. Questo per rispondere a criteri di omogeneità con le norme che, a livello nazionale, individuano e disciplinano la figura del coltivatore diretto;
  6. le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni dall'Archivio sono disposte dal dirigente del servizio provinciale competente su parere obbligatorio del Comitato territoriale di sviluppo rurale relativo alla zona in cui è ubicata l’impresa;
  7. i Comitati agricoli comprensoriali sono sostituiti dai Comitati territoriali di sviluppo rurale (CTSR).

Ultimo aggiornamento: 2013-12-22 12:25


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