AGEVOLAZIONI PER LA QUALITA'...
L’art. 48, comma 1, della legge provinciale n. 4/2003 prevede la concessione di contributi per incentivare programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità.
L’art. 48, comma 3, della legge provinciale n. 4/2003 prevede che gli aiuti previsti al comma 1 possono essere concessi anche alle produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale.
Il marchio “Qualità Trentino” è garanzia di qualità per i prodotti della filiera agroalimentare, ed il suo logo rappresenta il biglietto da visita delle produzioni trentine di eccellenza, attraverso il processo di certificazione di particolari standard qualitativi controllati da organismi indipendenti ed accreditati e l’indicazione dell’origine territoriale. Il marchio “Qualità Trentino” troverà posto sui prodotti agroalimentari del territorio provinciale definiti dal Comitato tecnico Qualità Trentino.
Beneficiari
I beneficiari dei contributi per l’incentivazione di programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale, sono:
1) i soggetti indicati all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), della L.P. 4/2003 (imprese agricole singole, società costituite per la conduzione di imprese agricole, enti pubblici e privati, conduttori direttamente di aziende agricole);
2) i soggetti indicati all’art. 2, comma 1, lettera d), della L.P. 4/2003 (cooperative agricole e di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi, associazioni agrarie);
3) i soggetti indicati all’art. 2, comma 1, lettera e) della L.P. 4/2003, (associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia);
4) i consorzi di tutela dei marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
5) le piccole e medie imprese del settore agroalimentare, singole o associate.
Come operare
I soggetti che intendano utilizzare il marchio “Qualità Trentino” devono essere in possesso del Certificato di Conformità, rilasciato dall’Organismo di controllo, attestante la corrispondenza alle norme contenute nel relativo disciplinare di produzione ed inoltrare specifica istanza di licenza d’uso a Trentino Marketing, indicando i prodotti sui quali intendano usare il marchio.
Nel caso di prodotti che beneficiano già delle certificazioni necessarie, nonché dei requisiti richiesti (il marchio può essere apposto sui prodotti DOP e IGP non contenenti il termine “Trentino” nella denominazione di origine tutelata, purché ritenuti rappresentativi del territorio), è in ogni caso necessario, presentare domanda presso Trentino Marketing, corredandola dei disciplinari DOP/IGP, del Piano di controlli e della certificazione ottenuta.
In ogni caso il marchio di qualità non viene utilizzato per prodotti contrassegnati dalla Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) recante il termine “Trentino”.
Legislazione
L’art. 48, comma 1, della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, prevede la concessione di contributi per incentivare programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità.
L’art. 48, comma 3, della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, prevede che gli aiuti previsti al comma 1 possono essere concessi anche alle produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale.
Il contributo rientra nell’ambito dei Reg. (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 e n. 717 del 27 giugno 2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e agli aiuti “de minimis “ nel settore pesca e acquacoltura.
Di seguito la documentazione necessaria per la richiesta di agevolazione:
Ultimo aggiornamento: 2017-08-10 16:35
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