Etichettatura

Il consumatore, al momento dell’acquisto di un prodotto fresco o trasformato, può riscontrare la garanzia che si trova di fronte ad un prodotto biologico, ottenuto quindi con tecniche di produzione conformi al regolamento di settore, mediante la lettura della apposita etichetta. Essa deve indicare:

  • nome o sigla dell’Organismo di controllo, ed estremi dell’autorizzazione Ministeriale;
  • codice dell’ Organismo di Controllo preceduto dalla sigla IT- BIO nel caso di organismi nazionali, codice del produttore controllato e la sigla F per i prodotti freschi oppure la T per i prodotti trasformati seguita dal numero di certificazione;
  • denominazione e sede del produttore;
  • ingredienti;
  • contenuto netto;
  • termine di conservazione;
  • identificativi del lotto.

Sulla confezione va riportato il logo comunitario per tutti i prodotti con più del 95% di ingredienti biologici prodotti o coltivati all'interno della CE. Per i prodotti con un contenuto di ingredienti biologici inferiore al 95% il riferimento al biologico è ammesso solo nell'elencazione dell'incidenza percentuale dei singoli ingredienti certificati che compongono il prodotto.

 

 

Ultimo aggiornamento: 2016-08-11 16:00


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