Prodotto di montagna

Panorama montagne©n.e. PAT

Prodotto di montagna è un'indicazione facoltativa di qualità, istituita dall'art. 31 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012. 

La possibilità di adottare l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è stata voluta per migliorare la commercializzazione dei prodotti della montagna e comunicare ai consumatori la provenienza e le caratteristiche di questi prodotti e va a completare il quadro normativo nazionale sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Come si evince dal comunicato stampa del 24 giugno 2017 degli allora Ministro Martina, del Vice ministro Oliviero e del sottosegretario Castiglione, questa denominazione vuole essere, sia uno strumento efficace per gli operatori delle zone montane che hanno il fondamentale compito di mantenere l'attività primaria in aree difficili e di tramandare la tradizione agroalimentare locale, ma anche una tutela in più per i prodotti ed i consumatori.

L'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è utilizzata unicamente per identificare i prodotti destinati al consumo umano, come elencati nell'allegato I del Trattato UE. per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

Per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art. 32 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e indicati nei Programmi di Sviluppo rurale delle rispettive regioni/province.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, disciplina le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" e la concessione delle deroghe per alcune operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna.

Il decreto prevede che l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" può essere applicata a:

  1. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

- ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone (es. uova, latte ecc.);

- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone (es. carne);

- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

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     2. PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E DELL'APICOLTURA

- se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.

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     3. INGREDIENTI UTILIZZATI

- i prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.

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     4. IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE

- in merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell'olio di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna;

- per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

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COSA SI DEVE FARE PER POTER UTILIZZARE L'INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITA' "PRODOTTO DI MONTAGNA"?

L'operatore che intende utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" deve conformarsi alle disposizioni del citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 57167 del 26 luglio 2017

L'operatore deve inviare una comunicazione, dall'avvio della produzione del prodotto di montagna, utilizzando il modello tratto dal Decreto del MIPAAF n. 57167 del 26 luglio 2017, scaricabile tra gli allegati. Il modello è da inviare alla Regione/Provincia autonoma in caso di comunicazione semplice, e anche al MIPAAF, in caso di comunicazione con deroga.

 
LINEE GUIDA sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale.  

 
ISTITUZIONE DEL LOGO IDENTIFICATIVO per l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in attuazione del decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017.  

Scarica il logo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" (9.34 KB)

FAQ (dal sito MIPAAF aggiornato al 18 aprile 2018)

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Elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" 
Elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” - aggiornato al 31 dicembre 2023 

 

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Ultimo aggiornamento: 2024-02-20 09:55


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