Campagna 2018-2019
Le risorse assegnate alla nostra Provincia, per la campagna 2018/19, sono di euro 1.537.229,00 con la possibilità di integrazione di economie di altre misure, previa richiesta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF). L’Organismo Pagatore per O.C.M. vino è AGEA che con apposite circolari dispone le necessarie istruzioni operative per la gestione della misura.
Le disposizioni previste dalla deliberazione provinciale devono intendersi integrative a quelle stabilite dall’Organismo Pagatore - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
Le circolari e le istruzioni operative di A.G.E.A. sono pubblicate sul portale dedicato ed è possibile visionarle collegandosi al sito o cliccando qui.
Programma provinciale di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (del Parlamento Europeo e del Consiglio)
Grazie ai finanziamenti comunitari previsti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, si sono potute finanziare le aziende vitivinicole trentine per quanto riguarda gli impianti o i reimpianti di vigneti.
Legislazione
Il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 di data 3 marzo 2017 ha approvato le “disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”
Con la deliberazione n. 835 del 18 maggio 2018 la Giunta provinciale ha approvato i criteri di finanziamento della Misura “Riconversione e ristrutturazione dei vigneti” per la viticoltura della Provincia Autonoma di Trento per la campagna vitivinicola 2018/2019
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha pubblicato le Istruzioni operative n. 17 - prot. n. 34196 di data 19 aprile 2018 relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la “Riconversione e ristrutturazione dei vigneti” per la campagna 2018/2019
La circolare Agea n. 55291 del 28 giugno 2018 proroga il termine di presentazione delle domande per la campagna 2018/2019 al 13 luglio 2018 (*)
Contributi
La scadenza del bando (Reg.UE 1308/2013) per l'annualità 2018 - 2019 è prevista per il 30 giugno 2018. (* prorogata al 13 luglio 2018, con circolare Agea n. 55291 del 28 giugno 2018)
La Misura Ristrutturazione e riconversione viticola si applica su tutto il territorio provinciale, per la campagna 2018/2019.
Possono beneficiare dell’aiuto, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e/o detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del regolamento 1308/2013. Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro che, a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, hanno presentato una richiesta di autorizzazione al reimpianto anche contestualmente alla domanda di aiuto e non risultano ancora titolari dell’autorizzazione al reimpianto.
Rientrano tra i beneficiari:
- imprenditori agricoli singoli e associati;
- le cooperative agricole che conducono i propri vigneti;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi. L'aiuto è erogato da AGEA, direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.
Possono essere presentate le seguenti tipologie di domanda:
- domanda di sostegno (da presentare entro il 30 giugno 2018 – salvo proroga) (* prorogata al 13 luglio 2018)
- domanda di sostegno con richiesta pagamento d’anticipo (per la liquidazione dell’80% del contributo finanziato per l’intera operazione da presentare entro il 30 giugno 2018 – salvo proroga)(* prorogata al 13 luglio 2018);
- domanda di pagamento a saldo a seguito di collaudo (da presentare tra il 20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019);
- domanda di pagamento a saldo a seguito di collaudo di domanda di sostegno con pagamento anticipato (da presentare entro il termine massimo del 20 giugno 2020);
dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.
Le domande, per beneficiare dell’aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, sono presentate all’Organismo Pagatore competente, secondo le tempistiche, le modalità e gli elementi stabiliti dalla Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Coordinamento e dall’Organismo Pagatore competente. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, la domanda di sostegno deve contenere i dati identificativi del richiedente ed i seguenti elementi:
a) una descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la superficie interessata da ciascuna operazione.
Le modalità applicative della misura, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite da A.G.E.A. Coordinamento e dall’Organismo Pagatore competente.
Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di sostegno, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.
Inoltre dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive previste dalle istruzioni operative di Agea necessarie ai fini della documentazione antimafia.
I controlli di ammissibilità delle domande presentate e la comunicazione al richiedente, se oggetto di delega da parte di Agea saranno completati entro il 31 gennaio 2019.
I controlli di finanziabilità delle domande presentate e la comunicazione al richiedente, se oggetto di delega da parte di Agea saranno completati entro il 15 febbraio 2019.
La mancata presentazione della documentazione stabilita dalle circolari AGEA e dalla presente deliberazione, nei tempi previsti, comporta l’irricevibilità della domanda stessa.
AZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO
Sono ammesse a beneficiare dell’aiuto le operazioni di riconversione e ristrutturazione che riguardano i seguenti interventi:
la riconversione varietale che consiste:
- nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
la ristrutturazione che consiste:
- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto di vigneto: è l’impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto d’impianto. In questo caso l’aumento di ceppi per ettaro deve essere almeno del 20%.
Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:
- utilizzando un’autorizzazione in suo possesso in corso di validità purchè sia proveniente da un’estirpazione di una superficie aziendale;
- estirpando un vigneto e acquisendo la relativa autorizzazione al reimpianto.
Ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino, secondo lo stesso forma di allevamento della vite o sesto d’impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.
Non sono ammessi ad aiuti interventi che non prevedano la rimozione delle strutture di sostegno preesistenti. Nel caso di cambio del sistema di allevamento è ammesso il solo passaggio da una forma orizzontale a verticale e viceversa, (rimane quindi escluso a titolo di esempio il passaggio da pergola doppia a semplice).
I vigneti con età pari o superiore a 30 anni per i quali nei tre anni (consecutivi) precedenti la domanda siano state presentate dichiarazioni di vendemmia con resa di uva da vino pari a zero non sono finanziabili.
Ultimo aggiornamento: 2018-07-03 16:49
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