Vivaismo viticolo

VivaismoVit

L´immissione in commercio di materiale di moltiplicazione della vite è soggetta ad una disciplina particolare che trae origine dalla direttiva 68/193/CEE e più recentemente dalla direttiva 2002/11 CE del 14 febbraio 2002, adottata in seguito ad un processo di armonizzazione delle diverse legislazioni nazionali ed è volta a garantire la rispondenza genetico-sanitaria del materiale di moltiplicazione della vite. La crescente diffusione di malattie da virus, viroidi e soprattutto fitoplasmi nella vite impone sempre maggiore attenzione all´utilizzo di materiale di propagazione che oltre ad essere valido dal punto di vista genetico, deve essere esente da patologie che possano compromettere i risultati di campo della coltura.

La suddetta normativa europea è stata recepita con decreto nazionale di data 8 febbraio 2005 che regola tale settore introducendo definizioni e classificazioni dei materiali di propagazione, aggiornate in seguito al progresso tecnico-scientifico avvenuto nel settore, in particolare per quanto concerne la modificazione genetica, con lo spirito di favorire la libera circolazione dei materiali di propagazione della vite nel territorio della comunità.

Il decreto suddetto prevede l´istituzione del Servizio Nazionale di Certificazione della Vite costituito principalmente dall´Unità nazionale di coordinamento, dalla competente struttura del Ministero e dalle competenti strutture regionali. Lo stesso prevede, oltre l´iscrizione delle varietà in una apposito registro nazionale, la certificazione delle condizioni per l´immissione in commercio dei materiali di moltiplicazione della vite che consistono in: caratteristiche sanitarie, di purezza ed identità varietale garantite attraverso le disposizioni relative ai controlli; etichettatura ufficiale riportante le indicazioni obbligatorie; confezionamento e sistema di chiusura prestabiliti e sotto controllo ufficiale. Pertanto una determinata varietà o clone viene certificata e immessa i commercio se sufficientemente distinta, stabile ed omogenea, nonchè in possesso dei requisiti sanitari, di purezza ed identità varietale.
I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati solo se certificati come materiali di moltiplicazione iniziali, di base, certificati o ufficialmente controllati se trattasi di materiale di moltiplicazione standard. Inoltre devono essere confezionati in lotti omogenei con imballaggi o mazzi chiusi, in modo che la loro apertura causi il deterioramento permanente del sistema di chiusura. Non è consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard delle varietà portainnesto.

La suddetta normativa individua le seguenti definizioni principali dei mezzi, delle strutture e del materiale di moltiplicazione della vite necessarie per gli operatori del settore:

a) Vite: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all´utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.
b) Varietà: un insieme di vegetali nell´ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale si presenta geneticamente definito, distinto e stabile.
c) Clone: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.
d) Materiali di moltiplicazione:

  • barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati destinati ad essere impiegati come portainnesti (tale sistema non viene praticato in Trentino);
  • barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata;
  • sarmenti: tralci di un anno;
  • tralci erbacei: tralci non lignificati;
  • talee di portainnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
  • nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
  • talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.
  • Vigneti di viti-madri: colture di viti destinate alla produzione di talee portainnesto, di talee di vivaio o di nesti.
  • Vivai di viti: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

I materiali di moltiplicazione ammessi dalla normativa nazionale si distinguono in:
- Materiali iniziali: prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell´identità della varetà e se del caso del clone, e destinati alla produzione di materiale di base o di materiale certificato.
- Materiali di base: prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell´identità della varetà e se del caso del clone, provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa e destinato alla produzione di materiale di moltiplicazione certificato; per l´identificazione di tale materiale è prevista un´etichetta bianca.
- Materiale certificato: proviene direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali e destinato alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve; per l´identificazione di tale materiale è prevista un´etichetta azzurra.
- Materiale standard: deriva da vigneti scelti dal vivaista e controllati dagli uffici fitosanitari, deve presentare l´identità e la purezza della varietà ed è destinato alla produzione di piante da destinare alla produzione di uve; per l´identificazione di tale materiale è prevista un´etichetta giallo scuro.

Il decreto nazionale prevede inoltre la possibilità di produrre materiale di moltiplicazione della vite solamente per le ditte vivaistiche registrate ai sensi della normativa fitosanitaria vigente e che presentino la denuncia annuale di tutto il materiale di moltiplicazione prodotto ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ove ha sede il centro aziendale ossia l´unità produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti.

La situazione produttiva vivaistica viticola in Trentino
L´attività vivaistica viticola in provincia di Trento è condotta attualmente da circa 30 ditte vivaistiche ed un consorzio cooperativo che conta circa 20 soci. Le aziende hanno le proprie unità produttive situate in parte in Trentino ed in parte, per ragioni connesse con la difficoltà nel reperire terreni idonei, nella vicina provincia di Verona.
Per garantire la sanità del materiale di propagazione utilizzato sul territorio provinciale, viene annualmente condotta dagli ispettori dell´Ufficio fitosanitario un´intensa attività di controllo fitosanitario presso le numerose unità produttive trentine. La consistenza, in termini di superficie delle unità produttive trentine, è di circa 50 ettari di vigneti di viti madri certificate per la produzione di nesti, 34 ettari di vigneti di viti madri standard per la produzione di nesti e 3 ettari di vigneti di viti madri certificate per la produzione di talee di portainnesto.
I livelli produttivi attuali nonostante un leggero calo confermano sostanzialmente quello dello scorso anno, dopo un periodo di intensa crescita produttiva avvenuto dopo l´anno 2000. Per quanto riguarda le sole varietà ammesse in Trentino gli innesti ammontano 5.100.000 e sono riportai in dettaglio nelle tabelle 3) e 4) per le varietà a frutto bianco e rosso. Le varietà a frutto bianco rappresentano il 64,73%, indice di aspettative del settore vivaistico di un maggior domanda da parte dei viticoltori per tali vitigni. Fra le uve a frutto bianco, ricopre un ruolo particolare la varietà Chardonnay, con il 24% di incidenza sul totale di innesti di varietà raccomandate in Trentino, seguita dal Pinot Grigio con il 19% e dal Muller T. con il 7%. Fra le varietà a frutto rosso quella maggiormente rappresentata è il Merlot con l´8,5% di incidenza, seguita dal Cabernet S. con l´8% e successivamente dal Marzemino e dal Teroldego.

Ultimo aggiornamento: 2013-12-22 15:33


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