Abilitazioni prodotti fitosanitari

L’ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO, ALL'UTILIZZO, ALLA VENDITA E ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

  

PROROGA VALIDITA' ABILITAZIONI PER COVID-19

La validità dei patentini tiene conto delle proroghe previste dai provvedimenti emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

Conseguentemente le abilitazioni relative all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari (UP), quelle relative ai venditori (D) e ai consulenti (C) scadute o in scadenza a far data dal 1 ottobre 2019 mantengono la loro validità fino a tre mesi dopo la scadenza dell’emergenza fitosanitaria. Poiché il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica al 31 marzo 2022, le predette abilitazioni mantengono la loro validità fino al 29 giugno 2022.

Considerato che i dati contenuti nell’archivio provinciale non possono essere aggiornati in tempo reale, spetta al venditore verificare la validità dell’abilitazione prima di procedere alla vendita dei prodotti fitosanitari per uso professionale.

 

IL PAN E LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Dal 26 novembre 2014 sono entrate in vigore le norme previste dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che hanno modificato le regole per il rilascio e rinnovo del “patentino”, vale a dire l’abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Il PAN individua la formazione come uno dei presupposti necessari per una gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari (Azione A.1 Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti).

La formazione deve garantire che i principali soggetti coinvolti, e cioè utilizzatori, distributori e consulenti, acquisiscano conoscenze sufficienti, in funzione dei loro diversi ruoli e responsabilità, affinché chi utilizza i prodotti fitosanitari sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e l’ambiente e delle misure per ridurli.

Per questa ragione è prevista una formazione di base per il primo rilascio dell’abilitazione seguita da un periodico aggiornamento per i successivi rinnovi.

In Provincia di Trento le norme che regolano le attività di formazione sono stabilite dalla Delibera della Giunta provinciale n. 1965 del 27 novembre 2020.

Ai sensi della normativa vigente la Provincia rilascia tre tipologie di abilitazione:

  1. certificati di abilitazione per utilizzatori professionali
  2. certificati di abilitazione per venditori
  3. certificati di abilitazione per consulenti

Possono richiedere le predette abilitazioni gli utilizzatori professionali, i venditori e i consulenti in possesso dei requisiti di seguito specificati per la specifica tipologia.

 USO NON PROFESSIONALE DI PRODOTTI FITOSANITARI

Chi NON è in possesso dell’abilitazione può acquistare solamente prodotti destinati ad un uso NON professionale.

L’utilizzatore non professionale è colui che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione.

Nel caso di piante edibili (orto famigliare, piccolo vigneto famigliare ecc..) queste possono essere destinate esclusivamente all’autoconsumo.

I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, (indicati come PFnP) riportano in etichetta questa dicitura e sono distinti in:

  • PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;
  • PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata.

 

1. CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI

L’abilitazione è indispensabile per acquistare tutti i prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.

Tutti coloro che acquistano o anche semplicemente utilizzano prodotti fitosanitari ad uso professionale devono essere in possesso dell’abilitazione.

I prodotti fitosanitaripossono essere acquistati e utilizzati dal titolare dell’azienda agricola o da altri soggetti da lui delegati come ad esempio dipendenti, familiari, contoterzisti, ecc., purché siano in possesso dell’abilitazione.

  1.1      PRIMO RILASCIO

L’abilitazione è rilasciata  alle persone maggiorenni che:

− hanno presentato la domanda tramite il portale istituzionale;

− hanno frequentato il corso di formazione della durata di 20 ore;

− hanno ottenuto una valutazione positiva.

I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni su tutto il territorio nazionale.

Sono esentati dall’obbligo di frequenza del corso di primo rilascio (ma non dall’esame) i soggetti in possesso di diploma d’istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale,  nelle  discipline  agrarie  e  forestali,  biologiche,  naturali,  ambientali,  chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.

 Presentazione della domanda di primo rilascio

Si raccomanda di procedere all’inoltro della domanda di abilitazione solo dopo aver effettuato l’iscrizione al relativo corso di formazione. La domanda di partecipazione all'esame è contestuale alla domanda per il rilascio dell'abilitazione.

Per presentare domanda è necessario:

-          munirsi di una marca da bollo € 16,00;

-          compilare la domanda collegandosi al “portale dei servizi online” e accedendo quindi alla sezione “AGRICOLTURA”: (link: https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/

community/portale_dei_servizi/895?breadcrumbstreetag=true), seguendo le indicazioni di compilazione riportate.

 Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

  1. compilando e inviando l'apposito modulo online, collegandosi al portale dei servizi della Provincia Autonoma di Trento e autenticandosi nei modi previsti (CPS, CNS, SPID);
  2. compilando l'apposito modulo online (senza necessità di autenticazione) e poi trasmettendolo con una delle seguenti modalità:

-          consegna diretta presso il Servizio agricoltura o presso gli sportelli di assistenza ed informazione al pubblico della Provincia;

-          a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; ai fini dell’ammissione fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante;

-          a mezzo fax al numero corrispondente del Servizio agricoltura (solo per soggetti privati);

-          per via telematica alla casella di posta elettronica certificata del Servizio agricoltura

 1.2      CORSI DI FORMAZIONE

I corsi di formazione per il conseguimento e per il rinnovo delle abilitazioni per utilizzatori professionali sono svolti da soggetti appositamente accreditati dalla Provincia autonoma di Trento.

Per sapere quali sono gli enti che organizzano i corsi di formazione in Provincia di Trento basta consultare il Catalogo dei soggetti formatori accreditati nella sezione Formazione. 

  1.3      VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

 La valutazione delle conoscenze è affidata a una specifica commissione provinciale nominata conformemente a quanto previsto dalla citata d.GP n. 1965/2020.

La valutazione è effettuata in lingua italiana tramite somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa ed eventuale colloquio orale.

La valutazione va sostenuta entro 12 mesi dal completamento della formazione.

Essa avviene tramite test scritto composto da 25 domande a risposta multipla.

Il tempo massimo a disposizione per le risposte è di 60 minuti.

Il candidato supera la valutazione con almeno 22 risposte corrette su 25.

Se commette 4 o 5 errori il candidato deve integrare la valutazione con un esame orale che verte sugli argomenti del corso.

Infine, se commette più di 5 errori la prova non è superata, ma il candidato potrà comunque ripetere la prova di valutazione per una sola volta entro i 12 mesi dal completamento della formazione. In caso di mancato superamento anche della seconda prova l’interessato dovrà frequentare un nuovo corso per il rilascio e presentare  una nuova domanda.  

  1.4      RINNOVO DELL’ABILITAZIONE

I certificati di abilitazione sono rinnovabili da 12  mesi prima  fino a 5 anni  dopo  la  loro scadenza  previa  partecipazione a specifiche iniziative di aggiornamento della durata di 12 ore.

I soggetti interessati al rinnovo devono autonomamente iscriversi alle predette iniziative di aggiornamento. Il Servizio competente procederà al rinnovo dell'abilitazione dei soggetti interessati, previo accertamento d'ufficio dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento.

 1.5      CREDITI FORMATIVI

Il rinnovo delle abilitazioni degli utilizzatori professionali può avvenire anche ricorrendo integralmente ai crediti formativi.

I crediti formativi devono essere acquisiti nell'arco del periodo di validità dell’abilitazione. 

  

2. CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER VENDITORI

L’abilitazione alla vendita  dei  prodotti  fitosanitari  costituisce  requisito  obbligatorio  per  la distribuzione sul mercato (all’ingrosso  o  al  dettaglio) di  tutti  i  prodotti  fitosanitari,  compresi quelli  autorizzati  per  uso  non  professionale  su  colture  edibili.  Tali  prodotti  sono  identificati dalla dicitura in etichetta “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” e dall’acronimo PFnPE (per piante edibili).

I certificati di abilitazione alla vendita sono validi per cinque anni su tutto il territorio nazionale.

I certificati di abilitazione alla vendita già rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 290/2001, possono essere rinnovati  anche  se  i  titolari  del  certificato  non  sono  in  possesso  dei  requisiti  previsti all’art. 8, co.2 del D.Lgs. 150/2012.

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attività di consulenza.

  2.1      PRIMO RILASCIO

L’abilitazione alla vendita è rilasciato  alle persone maggiorenni che:

− hanno presentato la domanda tramite il portale istituzionale;

- sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie o forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, così come elencati all’art. 8, comma 2 del d.lgs. 150/2012;

− hanno frequentato il corso di formazione della durata di 25 ore;

− hanno ottenuto una valutazione positiva.

 Presentazione della domanda di primo rilascio

Per la presentazione della domanda vale quanto già riportato al paragrafo 1.1 “Presentazione della domanda di primo rilascio” nella sezione utilizzatori professionali.

 2.2      CORSI DI FORMAZIONE

I corsi di formazione per il conseguimento e per il rinnovo delle abilitazioni per venditori sono svolti da soggetti appositamente accreditati dalla Provincia autonoma di Trento.

Per sapere quali sono gli enti che organizzano i corsi di formazione in Provincia di Trento basta consultare il Catalogo dei soggetti formatori accreditati nella sezione "Allegati". 

La  formazione  e  la  relativa  valutazione  finalizzata  al  rilascio  e  al  rinnovo  del  certificato  di abilitazione  alla vendita  valgono  anche  come  formazione  e  relativa valutazione  finalizzata  al rilascio  e  al  rinnovo  del  certificato  di  abilitazione  all’acquisto  e  all’utilizzo  dei  prodotti fitosanitari.

 2.3      VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

La valutazione è affidata a una specifica commissione nominata conformemente a quanto previsto dalla citata d.GP n.1965/2020.

La valutazione va sostenuta entro 12 mesi dal completamento della formazione.

Essa avviene tramite test scritto composto da 25 domande a risposta multipla e da colloquio orale. Il tempo massimo a disposizione per il test scritto è di 60 minuti.

Per passare all'esame orale, che mira a valutare il livello di conoscenze del candidato, il candidato deve rispondere correttamente ad almeno 20 domande.

Nel caso in cui il candidato non abbia superato l'esame, la prova di valutazione potrà essere ripetuta per una sola volta entro i 12 mesi dal completamento della formazione.

In caso di mancato superamento anche della seconda prova l’interessato dovrà frequentare un nuovo corso per il rilascio e presentare  una nuova domanda.  

 2.4      RINNOVO DELL’ABILITAZIONE

Per le modalità di rinnovo vale quanto già riportato al paragrafo 1.4 “RINNOVO DELL’ABILITAZIONE nella sezione utilizzatori professionali.

  

3. CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER CONSULENTI

Questo certificato è requisito obbligatorio per svolgere  attività  di consulente  nell’ambito  della  difesa  fitosanitaria  a  basso  apporto  di  prodotti  fitosanitari, indirizzata  anche  alle  produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile  e  sicuro  dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

 La formazione e la relativa valutazione  finalizzata  al  rilascio  e  al  rinnovo  del  certificato  di abilitazione  all’attività  di  consulente  valgono  anche  come  formazione  e  relativa  valutazione finalizzata  al  rilascio  e  al  rinnovo  del  certificato  di  abilitazione  all’acquisto  e  all’utilizzo  dei prodotti fitosanitari così come al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.

 L’art. 3 della citata d.GP n.1965/2020 elenca le incompatibilità previste per tale attività ai sensi della vigente normativa.

 3.1      PRIMO RILASCIO

Il certificato di abilitazione all’attività di consulente è rilasciato  alle persone maggiorenni che:

− hanno presentato la domanda tramite il portale istituzionale;

- sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie o forestali, così come elencati all’art. 8, comma 3 del d.lgs. 150/2012;

− hanno frequentato il corso di formazione della durata di 25 ore;

− hanno ottenuto una valutazione positiva.

 Sono esonerati dall’obbligo di frequenza al corso per il rilascio e  dalla  valutazione:

a) gli ispettori fitosanitari (art.18 del D.lgs. 19/2021);

b) i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;

c) i  ricercatori  universitari e similari che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;

L’art. 8 della citata d.GP n.1965/2020 specifica la documentazione da presentare alla struttura competente ai fini dell'esonero  dall'obbligo  di  frequenza  al  corso,  nonché  dalla  valutazione.

 Presentazione della domanda di primo rilascio

Per la presentazione della domanda vale quanto già riportato al paragrafo 1.1 “Presentazione della domanda di primo rilascio” nella sezione utilizzatori professionali.

 3.2      CORSI DI FORMAZIONE

La formazione per i consulenti si articola in:

− corsi finalizzati al primo rilascio dell’abilitazione della durata minima di 25 ore;

− corsi di aggiornamento, finalizzati al rinnovo dei relativi certificati di abilitazione della durata minima di 12 ore.

La  formazione  e  la  relativa  valutazione  finalizzata  al  rilascio  e  al  rinnovo  del  certificato  di abilitazione  all’attività  di  consulente  valgono  anche  come  formazione  e  relativa  valutazione finalizzata  al  rilascio  e  al  rinnovo  del  certificato  di  abilitazione  all’acquisto  e  all’utilizzo  dei  prodotti fitosanitari così come al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.

Anche gli ordini e i collegi professionali del settore agrario possono organizzare per conto dei propri iscritti le attività formative  propedeutiche  al  rilascio  e/o  rinnovo del certificato di abilitazione all’attività di consulente.

  3.3      VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE

La valutazione avviene tramite test scritto composto da 25 domande a risposta multipla e da colloquio orale. Il tempo massimo a disposizione per il test scritto è di 60 minuti.

Per passare all'esame orale, il candidato deve rispondere correttamente ad almeno 20 domande.

L'esame orale mira a valutare il livello di conoscenze del candidato.

Le domande da utilizzare nel colloquio orale sono scelte da un elenco  predisposto dalla commissione e sono raggruppate in tre aree tematiche: normativa, salute e tecnica.

Nel caso in cui il candidato non abbia superato l'esame, la prova di valutazione potrà essere ripetuta per una sola volta nell’arco dei successivi 12 mesi.

 3.4      RINNOVO DELL’ABILITAZIONE

Per le modalità di rinnovo vale quanto già riportato al paragrafo 1.4 “RINNOVO DELL’ABILITAZIONE nella sezione utilizzatori professionali

  

4. INCOMPATIBILITA’

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attività di consulenza.

L’attività di  consulente  è  incompatibile  con  la  condizione  dei  soggetti  che  hanno  rapporti  di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all’interno di strutture pubbliche di ricerca  e  sperimentazione  che,  a  livello  istituzionale,  hanno  instaurato  rapporti  di collaborazione  saltuaria  e  a  fini  scientifici  con  le  società  titolari  di  autorizzazione  sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza non può svolgere l’attività di vendita.  Il soggetto abilitato  alla  consulenza  può  chiedere  al  Servizio  competente l’abilitazione alla vendita solo se presenta contestualmente richiesta di revoca o di sospensione dell’abilitazione alla consulenza o idonea documentazione attestante la sospensione o la revoca dell’abilitazione  alla  consulenza  rilasciata  da  altra  autorità  regionale/provinciale  competente. 

  

5. SANZIONI, SOSPENSIONE E REVOCA

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 24 del D.lgs. 150/2012, l’abilitazione emessa può essere sospesa o revocata.

La durata della sospensione delle diverse abilitazioni è fissata rispettivamente in:

− tre mesi per gli utilizzatori professionali;

− sei mesi per i distributori;

− nove mesi per i consulenti.

 Sono motivo di sospensione dell’abilitazione rilasciata a utilizzatore professionale:

-          l’utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura.

-          il non  rispetto  delle  indicazioni riportate  in etichetta relativamente  alle  prescrizioni  per la tutela della salute o dell’ambiente.

-          l’utilizzo  non  corretto  del  prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva.

-          la non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari  che  comportino  un rischio per la salute o per l’ambiente. 

 Sono motivo di revoca dell’abilitazione rilasciata a utilizzatore professionale:

-          l’utilizzo  di  prodotti  fitosanitari  autorizzati  in Italia  ma  non  ammessi  sulla  coltura  che determina  un  superamento  del  LMR armonizzato;

-          reiterazione  nell’utilizzo  di  prodotti fitosanitari  autorizzati  in  Italia  ma  non ammessi sulla coltura;

-          utilizzo  di  prodotti  fitosanitari  illegali,  non utilizzabili  in  Italia,  o  revocati,  fatto  salvo  il periodo di smaltimento delle scorte;

-          la reiterazione  del  mancato  rispetto  delle  indicazioni  riportate  in  etichetta  relativamente alle  prescrizioni  per  la  tutela  della  salute  o dell’ambiente;

-          l’utilizzo  non  corretto  del  prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva;

-          la reiterazione  del  non  corretto  utilizzo  del prodotto  fitosanitario  in  fase  di  distribuzione, con  conseguente  contaminazione di  abitazioni o di  corpi  idrici  superficiali dovuta  a  fenomeni di deriva;

-          la non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che  comportino  un rischio per la salute o per l’ambiente;

-          la non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti  fitosanitari  che  arrechino  gravi  danni alla salute o all’ambiente. 

 Sono motivo di sospensione dell’abilitazione rilasciata ai distributori

 -          non  fornire  informazioni  o  fornire informazioni  insufficienti  sul  corretto  uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia  di  rischi  e  sicurezza  per  la  salute umana e  per  l’ambiente  connessi  al  loro impiego;

-          vendere  ad  acquirenti privi  di  abilitazione all’acquisto e all’uso di prodotti destinati ad uso professionale.

 Sono motivo di revoca dell’abilitazione rilasciata ai distributori

 -          vendere  prodotti  fitosanitari  revocati,  non autorizzati o illegali;

-          la reiterazione  nel  non  fornire  informazioni  o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego;

-          la reiterazione nella vendita ad acquirenti  privi di abilitazione  all’acquisto  e  all’uso  di  prodotti  destinati ad uso professionale. 

 E’ motivo di sospensione dell’abilitazione rilasciata ai consulenti

 -          fornire informazioni non corrette sull’impiego dei prodotti fitosanitari e/o  sull’applicazione  delle  tecniche  di  difesa integrata e biologica.

 Sono motivo di revoca dell’abilitazione rilasciata ai consulenti

 -          la reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull’impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull’applicazione  delle  tecniche  di  difesa integrata e biologica;

-          consigliare  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati, illegali o revocati.

Approfondimenti

Allegati

Ultimo aggiornamento: 2022-05-12 13:27


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