LP n. 11/2000

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CAPO II
Archivio provinciale delle imprese agricole

Art. 21
Istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole

  1.  È istituito l'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), di seguito denominato archivio, quale strumento per l'individuazione e la qualificazione dei soggetti che operano in agricoltura, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa e dalla programmazione provinciali, nonché dalla normativa statale e dell'Unione europea. L'archivio è pubblico.
  2.  L'archivio è suddiviso nella sezione prima e nella sezione seconda.
  3.  Sono iscrivibili nella sezione prima dell'archivio gli imprenditori, singoli o associati, che svolgono attività agricola in possesso dei seguenti requisiti:
         a) risultare iscritto al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella sezione speciale degli imprenditori agricoli o dei piccoli imprenditori come coltivatore diretto;
         b) risultare iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di datore di lavoro agricolo o prestatore di lavoro agricolo;
         c) possedere una sufficiente capacità professionale secondo quanto stabilito dall'articolo 23;
         d) svolgere attività agricola a titolo principale secondo quanto stabilito dall'articolo 24.
  4.  Nell'ambito della prima sezione sono distinte le imprese familiari diretto-coltivatrici dalle altre imprese.
  5.  Sono iscrivibili nella sezione seconda dell'archivio gli imprenditori, singoli o associati, che svolgono attività agricola in possesso dei seguenti requisiti:
        a) risultare iscritto al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella sezione speciale degli imprenditori agricoli o dei piccoli imprenditori come coltivatore diretto;
        b) possedere una sufficiente capacità professionale secondo quanto stabilito dall'articolo 23;
        c) dedicare all'attività agricola almeno 300 ore annue di lavoro.
  6.  Con regolamento la Giunta provinciale definisce nel dettaglio i requisiti per l'iscrizione delle imprese agricole all'archivio, i criteri e le modalità concernenti la documentazione e i termini per la presentazione delle domande d'iscrizione, le norme per la predisposizione, la tenuta e la gestione dell'archivio.

Art. 22
Valori medi unitari

  1. Per l'accertamento dei requisiti circa i redditi agricoli e il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola si fa riferimento ai valori medi unitari previamente stabiliti, per zone omogenee e per unità di superficie delle singole colture o per UBA (unità di bestiame adulto), dal dirigente generale del dipartimento in cui è compreso il servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole.

Art. 23
Capacità professionale

  1. Il possesso del requisito di una sufficiente capacità professionale è presunto qualora l'interessato dimostri alternativamente:
        a) di aver conseguito un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale, veterinario, delle scienze naturali, oppure un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o di istituto professionale o altra scuola ad indirizzo equivalente;
        b) di aver esercitato l'attività agricola per almeno un triennio precedente la data di presentazione della domanda.
  2. In mancanza delle condizioni previste dal comma 1 l'interessato, per dimostrare il possesso di una sufficiente capacità professionale, deve sostenere un esame-colloquio. Il regolamento dell'archivio individua l'organo dinanzi al quale si sostiene l'esame-colloquio, le materie e le modalità di svolgimento dell'esame.

Art. 24
Titolo principale

  1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione prima dell'archivio si considerano a titolo principale gli imprenditori che dedichino all'attività agricola non meno del 50 per cento del tempo normale di lavoro e ricavino dall'attività agricola non meno del 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.
  2. Per il calcolo del tempo normale di lavoro si fa riferimento a una settimana lavorativa di 40 ore.
  3. Per reddito globale da lavoro s'intende qualunque provento derivante da un'attività autonoma o subordinata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia, fatta eccezione per quello derivante da cariche e incarichi pubblici e dall'espletamento di incarichi sociali presso cooperative, enti e associazioni operanti in agricoltura.

Art. 25
Comitati territoriali di sviluppo rurale

  1. La Giunta provinciale individua ambiti territorialmente omogenei e nomina per ciascuno di essi un comitato territoriale di sviluppo rurale, di seguito denominato comitato, quale organo consultivo provinciale.
  2. In relazione all'ambito territoriale di competenza al comitato spetta:
        a) esprimere il parere obbligatorio ai fini dell'iscrizione, della variazione e della cancellazione dall'archivio delle imprese agricole nonché della sussistenza della qualifica d'impresa familiare diretto-coltivatrice;
        b) esprimere pareri su richiesta e formulare proposte alla Giunta provinciale e all'Istituto agrario di San Michele all'Adige in materia di agricoltura.
  3. Il comitato rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto da:
        a) quattro imprenditori agricoli designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
        b) un membro designato dall'associazione di rappresentanza delle cooperative maggiormente rappresentativa a livello provinciale con riferimento al comparto agricolo, scelto fra gli amministratori di cooperative agricole;
        c) un membro designato dalla federazione dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, scelto fra gli amministratori dei consorzi di miglioramento fondiario;
        d) un funzionario provinciale assegnato al servizio della Provincia competente in materia di strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;
        e) un membro designato dalle aziende di promozione turistica operanti nell'ambito territoriale di competenza del comitato;
        f) un rappresentante delle istituzioni scolastiche, individuato fra i capi di istituto delle scuole dell'obbligo.
  4. I componenti del comitato devono operare professionalmente nel suo ambito territoriale di competenza.
  5. Le organizzazioni e l'associazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono individuate dalla Giunta provinciale sulla base di criteri generali previamente stabiliti dalla Giunta stessa.
  6. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 3, lettere a), b), c) ed e), devono comunicare le designazioni dei componenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora entro tale termine non pervengano le designazioni la Giunta provinciale provvede comunque a nominare il comitato che risulta validamente costituito, ferma restando la possibilità della successiva integrazione a seguito delle designazioni pervenute dopo la scadenza del termine.
  7. Svolge le funzioni di segretario del comitato un dipendente della Provincia autonoma di Trento.
  8. L'assessore provinciale cui è affidata la materia dell'agricoltura provvede alla prima convocazione del comitato dopo la nomina.
  9. Il comitato nomina il presidente e il vicepresidente scegliendoli rispettivamente tra i membri di cui alla lettera a) e tra i membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3.
  10. Le deliberazioni del comitato sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale il voto del presidente.
  11. Per la ricostituzione dei comitati si applica la legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi), come modificata dall'articolo 57 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.
  12. Ai membri dei comitati sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

Art. 26
Iscrizione, variazione e cancellazione dall'archivio 

  1. L'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'archivio sono disposte dal dirigente del servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole, su parere obbligatorio del comitato territoriale di sviluppo rurale competente per territorio.
  2. Per l'espressione dei pareri riguardanti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'archivio nonché la sussistenza della qualifica d'impresa familiare diretto-coltivatrice, la composizione del comitato è ristretta ai membri di cui all'articolo 25, comma 3, lettere a), b), c) e d).
  3. Gli iscritti nelle sezioni dell'archivio sono tenuti a comunicare al comitato tutte le variazioni relative ai requisiti prescritti, entro sessanta giorni dal loro verificarsi.
  4. Per agevolare la tenuta dell'archivio i comitati possono procedere ad accertamenti d'ufficio sulla sussistenza dei requisiti richiesti agli iscritti all'archivio.
  5. In caso di accertata variazione dei requisiti per l'iscrizione, i comitati segnalano la variazione al dirigente del servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole per i conseguenti adempimenti. In caso di mancata presentazione degli aggiornamenti richiesti è disposta la cancellazione degli iscritti. La cancellazione d'ufficio dall'archivio, inoltre, è disposta al decesso degli iscritti.
  6. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, il regolamento dell'archivio stabilisce, tra l'altro, i tempi, le modalità e le procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti degli iscritti.

Art. 27
Impresa agricola familiare diretto-coltivatrice

  1. Ai fini della tenuta dell'archivio si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici:
        a) nel caso di imprese familiari agricole individuali, quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, svolto direttamente e abitualmente, è fornito per almeno un terzo dal conduttore e dai singoli componenti il suo nucleo familiare;
        b) nel caso di imprese agricole gestite in forma collettiva, quelle il cui fabbisogno normale di lavoro è fornito per almeno un terzo direttamente e abitualmente dai singoli soci e dai singoli componenti dei rispettivi nuclei familiari.
  2. La sussistenza della qualifica d'impresa agricola familiare diretto-coltivatrice è accertata dal servizio competente in materia di sviluppo delle aziende agricole, su parere del comitato territoriale di sviluppo rurale competente per territorio.

Art. 28
Ricorsi

  1. Avverso le determinazioni del dirigente riguardanti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'archivio, gli interessati possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'istruttoria e la decisione sui ricorsi si applica il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).
  2. All'istruttoria dei ricorsi provvede il dirigente generale del dipartimento in cui è compreso il servizio competente nelle materie di cui all’articolo 26.
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CAPO IV
Disposizioni finali e finanziarie

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Art. 36
Attivazione dell'archivio provinciale delle imprese agricole
e disposizioni di prima applicazione

  1. Il regolamento dell'archivio provinciale delle imprese agricole è deliberato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
  2. In sede di prima applicazione l'archivio è costituito dagli imprenditori che, sulla base dei dati e della documentazione utilizzati ai fini della tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come da ultimo modificato dalla presente legge, risultino in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
        a) risultino iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;
        b) risultino iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
  3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al capo II della presente legge è istituito, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), un apposito ufficio dell'archivio provinciale delle imprese agricole e del sistema informativo agricolo provinciale.
  4. In sede di prima applicazione la Giunta provinciale nomina i comitati territoriali di sviluppo rurale di cui all'articolo 25 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed iniziano ad esercitare le funzioni previste dal capo II della presente legge dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del regolamento dell'archivio provinciale delle imprese agricole.
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il testo ufficiale è reperibile al
sito internet del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige
(n°38/suppl. 1 del 12.9.2000)

Ultimo aggiornamento: 2013-12-20 12:44


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