La Legge in Dettaglio

Titolo I - Capo I - Disposizioni generali.
Comprende, oltre alle finalità, i beneficiari e i criteri con cui la Giunta Provinciale attua le disposizioni dei vari articoli di legge.Comprende le disposizioni generali e le procedure.

Titolo I - Capo II - Interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile.
Prevede disposizioni attraverso le quali erogare gli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile nell'intento di incentivarne l'accesso e dare continuità occupazionale ai giovani che già vi operano.

Titolo I - Capo III - Regime speciale per le zone agricole sfavorite e l'incentivazione delle pluriattività.
Sono previste norme attraverso cui delimitare e definire le zone sfavorite, delineare il regime agevolativo, prevedere interventi specifici come l'indennità compensativa e quelli a difesa del territorio e tutela del paesaggio, favorire il recupero delle superfici foraggere abbandonate, incentivare l'attività di alpeggio, l'attività agrituristica, nonché, quale soluzione innovativa, favorire le iniziative complementari e alternative all'attività agricola rientranti nell'intero settore economico produttivo. La Provincia istituisce un regime speciale di aiuti al fine di agevolare l'attività agricola nelle zone di montagna, conservare e salvaguardare l'ambiente naturale, destinando allo scopo una specifica riserva di risorse finanziarie.

Titolo I - Capo IV - Interventi a favore della gestione associata dell'impresa agricola.
Questo capo detta disposizioni in ordine al potenziamento delle varie strutture, all'attività produttiva e commerciale. Propone agevolazioni per l'erogazione di servizi ai soci, per favorire l'accesso a finanziamenti e sostegni per lo sviluppo dell'agricoltura associata, agevolazioni per l'avviamento e funzionamento di soggetti cooperativi ed associativi.

Titolo I - Capo V - Interventi infrastrutturali e riordinamento fondiario.
Sono qui contemplati gli interventi per opere collettive di miglioramento fondiario, per l'irrigazione e la bonifica in agricoltura, per interventi rivolti al riordino fondiario ed agrario nonché all'ampliamento delle aziende diretto-coltivatrici.

Titolo I - Capo VI - Interventi nel settore delle produzioni animali e vegetali.
E' qui proposta la disciplina relativa alle iniziative zootecniche, all'apicoltura, all'acquacoltura e elicicoltura e alle produzioni vegetali.

Titolo I - Capo VII - Agricoltura biologica.
Al presente capo è dato risalto all'agricoltura biologica per un suo sviluppo anche attraverso la cooperazione. Sono con ciò date risposte alle tendenze emergenti in un´ottica di tutela ambientale.

Titolo I - Capo VIII - Risparmio energetico e fonti alternative di energia.
Questo capo prevede agevolazioni per il risparmio energetico e l'uso di fonti alternative di energia in agricoltura. Le presenti agevolazioni si propongono, oltre a finalità di natura economica, anche di contenuto ecologico. La Provincia è autorizzata a sostenere spese per attività di interesse generale volte a migliorare l'efficienza e la professionalità degli operatori agricoli, attraverso iniziative informative, formative e di studio. In particolare sono anche previsti corsi di aggiornamento e di specializzazione degli imprenditori agricoli sui problemi relativi alla sicurezza del lavoro. Trattandosi di iniziative di interesse generale, le spese relative ad azioni dimostrative finalizzate all'assistenza tecnica, all'informazione e formazione degli operatori del settore, sono sostenute direttamente dalla Provincia.

Titolo I - Capo IX - Eventi calamitosi.
Al capo sono previsti gli interventi a fronte di calamità, di altri eventi naturali, fitopatie ed epizozie. Sono inoltre previsti interventi di difesa attiva e passiva.

Titolo I - Capo X - Snellimento dell'attività amministrativa attraverso l'affidamento a soggetti terzi di fasi procedimentali di competenza provinciale.
Questo capo regola le modalità attuative e gli aspetti di controllo e di vigilanza; detta inoltre ulteriori disposizioni per l'anticipazione delle agevolazioni mediante istituti di credito ed enti di garanzia. La Giunta provinciale può assegnare anche ad enti di garanzia e istituti di credito somme da utilizzare per la concessione di anticipi sulle agevolazioni previste dalla legge. Il comma due fissa le relative modalità. La Provincia è inoltre autorizzata ad esercitare le funzioni di organismo pagatore per la concessione e l'erogazione di contributi, aiuti e premi comunitari nel rispetto dei relativi ordinamenti comunitario e nazionale. Tale organismo si sostituisce all´ente pagatore AGEA ex AIMA.La Provincia concede interventi a favore delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni, degli enti, della federazione di consorzi di miglioramento fondiario, nonché dei consorzi di produttori agricoli, per la disponibilità di sedi al fine della razionalizzazione e funzionalità dei servizi.

Titolo I - Capo XI - Norme finali e transitorie.
Vengono abrogate molte disposizioni di legge in materia di agricoltura in quanto ricondotte nel testo di questa legge.

Titolo II - Capo I - Norme per l´ agricoltura biologica.
Questo Capo disciplina l'attività di produzione con metodo biologico conformemente al reg. CEE n. 2092/91, promuovendo al contempo la riduzione dell'uso di mezzi chimici in agricoltura, il contenimento nell'impiego delle risorse energetiche; promuove inoltre la salvaguardia delle risorse ambientali e la salute dei consumatori.

Titolo II - Capo II Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati (non OGM).
Questo Capo disciplina l´attività di certificazione pubblica delle produzioni trentine ottenute senza l´utilizzo di prodotti geneticamente modificati noti con il termine OGM e quindi nel rispetto dell´ambiente, della natura e del consumatore.

Approfondimenti

Ultimo aggiornamento: 2013-12-20 16:45


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