Campagna 2019-2020
La Misura Investimenti è una misura attivata nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno (P.N.S.) - per il periodo di programmazione 2019/2023 - per il settore vitivinicolo e finanzia investimenti relativi all'acquisto di beni, materiali e immateriali finalizzati al miglioramento della produzione di vino di migliore qualità e ad una migliore organizzazione che consenta di aprirsi a una maggiore domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività.
La Misura Investimenti campagna 2019/2020: - è attivata a valere sulle risorse destinate alla Misura Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno (P.S.N.) per il settore vitivinicolo per la campagna 2018/2019 complessivamente pari a 752.645,96 euro (come da Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1188 di data 21 febbraio 2019); - si applica su tutto il territorio provinciale; - prevede la possibilità di effettuare domande pagamento a saldo SOLO ANNUALI, da completare entro il: 31 luglio 2020 |
Non sono ammessi a finanziamento investimenti riguardanti la produzione/commercializzazione di aceto di vino (allegato VII parte seconda del Regolamento (UE) n. 1308/2013; D.M. di data 14 febbraio 2017 n. 911 |
Le disposizioni previste dalla Deliberazione n. 1526 della Giunta provinciale di data 4 ottobre 2019 si intendono integrative a quelle stabilite dall’Organismo Pagatore – A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura).
Le circolari/istruzioni operative di A.G.E.A. e la modulistica prevista sono: |
AGEA – Istruzioni operative n. 40 del 3 luglio 2019: OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 - P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. (Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150). D.M. 911/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Campagna 2019/2020 |
Anno di riferimento: 2019 |
- Modello 1) Dichiarazione PMI - Modello 2) Dichiarazione terreni agricoli - Modello 3) Dichiarazione impresa in difficoltà - Modello Dichiarazione CCIA per Ditte Individuali (come da circolare AGEA.76178.2019 del 3/10/2019) - Modello Dichiarazione CCIA per Società (come da circolare AGEA.76178.2019 del 3/10/2019) - Modello Dichiarazione conviventi (come da circolare AGEA.76178.2019 del 3/10/2019) |
1. Chi può presentare domanda? |
Chi rientra nelle categorie previste dall'elenco dei soggetti beneficiari del sostegno comunitario Il richiedente può presentare UNA SOLA domanda di aiuto |
2. Dove, come e quando presentare la domanda annuale |
- presso i CAA entro il: 15 novembre 2019 (salvo proroghe) |
- in seguito i CAA dovranno inviare le domande presso: Ufficio tutela delle produzioni agricole Servizio Politiche Sviluppo Rurale – PAT Via Trener, 3 – Trento Tel. 0461 495782 Fax 0461 495763 |
- presentazione del progetto e della rispettiva domanda di pagamento a saldo presso i CAA entro il: 31 luglio 2020 |
- in seguito i CAA dovranno inviare il progetto entro il: 4 agosto 2020 presso: Ufficio tutela delle produzioni agricole Servizio Politiche Sviluppo Rurale – PAT Via Trener, 3 – Trento Tel. 0461 495782 Fax 0461 495763 |
3. Quali sono i requisiti per presentare la domanda di aiuto? |
I richiedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto: - devono essere titolari di Partita I.V.A.; - essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A.; - essere in regola con la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004; - essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e ss.mm.ii.. Al momento della presentazione della domanda di aiuto il soggetto richiedente, deve essere iscritto all’Albo delle Imprese Agricole (A.P.P.I.A.) o in alternativa aver svolto l’attività di vitivinicoltore da almeno tre anni (dimostrabile dalle dichiarazioni obbligatoria di produzione vino) o di avere un titolo di studio attinente le materie agrarie o avere tra i propri dipendenti un tecnico con titolo di studio attinente le materie agrarie. Il sostegno di cui alla presente misura è destinato agli investimenti realizzati in Provincia di Trento dalle imprese operanti nella medesima provincia. Non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell’articolo 2 punto 14 del Regolamento (UE) n.702/2014). Alla luce delle summenzionate normative, sono esclusi da tale aiuto i commercianti, ovvero coloro che esercitano la sola attività di commercializzazione di vino. |
4. Quale documentazione allegare alla domanda di aiuto? |
Questa la documentazione da allegare alla domanda di aiuto |
5. Quali sono le spese ammissibili? |
Nell’elenco delle spese ammissibili in rosso evidenziate le NEWS 2020 |
6. Quali sono le azioni ammesse a finanziamento? |
Nell'elenco le azioni ammesse a finanziamento in rosso evidenziate le NEWS 2020 |
7. Come viene stilata la graduatoria? |
La graduatoria delle richieste ammesse a contributo viene stilata sulla base dei seguenti criteri di priorità e dei punteggi attribuiti |
8. Quale è l'importo minimo e massimo della spesa ammessa a finanziamento? |
L’importo minimo della spesa ammissibile a finanziamento è pari a 10.000,00 euro, mentre l’importo massimo della spesa ammissibile è fissato in 400.000,00 euro. Non saranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo, all’esito dell’istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto o della domanda di pagamento a saldo, risulterà inferiore al valore minimo sopraindicato pari a 10.000,00 euro. |
9. Qual'è la percentuale di aiuto? |
Nell'allegato in rosso evidenziate le NEWS 2020 |
10. Quali sono gli oneri e gli impegni a carico del beneficiario? |
Gli investimenti oggetto di finanziamento devono essere conservati per 5 (cinque) anni dalla data della liquidazione del saldo finale (art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). Il bene deve mantenere il vincolo di destinazione d’uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato. Nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali si applica l’art. 2, paragrafo 2) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché l’art. 4 del Regolamento (UE) n. 640/2013. |
11. Si possono effettuare varianti? |
Non sono ammesse, a pena di esclusione della domanda di saldo, nessun tipo di varianti ai progetti iniziali, già approvati dal competente Servizio provinciale. Sono consentite solo modifiche minori, così come disciplinate dalle circolari dell’Organismo Pagatore A.G.E.A.. Rimane il rispetto del vincolo che l'importo complessivo dell'investimento non risulti inferiore al valore minimo di 10.000,00 euro, come sopraindicato. |
Il pagamento è a collaudo finale dei lavori. |
Ultimo aggiornamento: 2019-10-21 09:35
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