Enoturismo - Operatori settore vitivinicolo
Il termine enoturismo nasce dalla fusione di turismo ed enologico.
Consiste in una forma di turismo volta alla promozione e alla gestione della ricchezza dei vini di un territorio.
Ed il territorio del Trentino in questo senso ha ben molto da offrire!
Praticando l'enoturismo è possibile visitare vigne e cantine, conoscere gli strumenti di coltura e produzione, degustare ed acquistare il vino prodotto in azienda, partecipando magari anche ad attività dimostrative e didattiche legate alla produzione vitivinicola.
Praticamente è possibile conoscere il vino nel luogo originario di produzione, apprezzando nel contempo anche le bellezze del territorio.
In data 14 gennaio 2022 è entrato in vigore il D.P.P. 27 dicembre 2021, n. 23-57/Leg (B.U.R. 30/12/2021) di approvazione del regolamento di esecuzione dell’art. 23 bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e s.m., in materia di attività di enoturismo. Dalla medesima data il nuovo “pacchetto normativo” sostituisce la versione del citato art. 23 bis vigente prima della modifica apportata nell’ottobre 2019, per il quale non era previsto un regolamento di esecuzione.
La nuova normativa si armonizza con il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di data 12 marzo 2019 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica” (GU Serie Generale n. 89 del 15-04-2019).
Con il termine enoturismo si intendono:
a) le attività di conoscenza del vino, espletate nel luogo di produzione, di vinificazione o di spumantizzazione, le visite nei vigneti o in luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite nonché altre iniziative a carattere didattico, culturale e ricreativo, ivi compresa la vendemmia didattica, svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti;
b) la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nell’ambito delle cantine e dei vigneti.
L'attività enoturistica è considerata attività agricola connessa (al pari ad es. dell’agriturismo) ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile se svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato. In caso contrario è attività commerciale.
I soggetti che possono svolgere le attività di enoturismo sono i seguenti:
a) l’impresa del settore vitivinicolo, iscritta nella sezione agricola del registro delle imprese della CCIAA, che svolge nella provincia di Trento l’attività di produzione di uva e la trasformazione della stessa in vini o spumanti;
b) la cooperativa agricola che svolge nella provincia di Trento l’attività di trasformazione in vini o spumanti dell’uva conferita dai propri soci;
c) la società tra imprese agricole che svolge nella provincia di Trento l’attività di trasformazione dell’uva prodotta dai propri soci in vini o spumanti o la spumantizzazione di vini mediante le basi spumanti prodotte dai propri soci;
d) l’impresa del settore vitivinicolo e del settore vinicolo che svolge nella provincia di Trento, limitatamente ai prodotti a denominazione di origine o indicazione geografica del territorio provinciale, attività di trasformazione dell’uva acquistata o la spumantizzazione di vini mediante le basi spumanti acquistate;
e) consorzi e reti tra imprese di cui alla lettera a) e i consorzi per la tutela dei vini, relativamente ai vini e spumanti prodotti dagli aderenti;
f) società consortili tra i soggetti individuati dalle lettere a), b) e c).
Le attività di degustazione e di commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nell'ambito dell'attività di enoturismo, possono essere effettuate pure in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa e pronti per il consumo. Tali attività sono effettuate nel rispetto delle discipline e delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente. È esclusa l'attività che prefigura un servizio di somministrazione di pasti.
Ultimo aggiornamento: 2022-01-12 14:11
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