Controlli

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ESERCIZI AGRITURISTICI
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge provinciale sull’agriturismo (Legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e s.m.) “la vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività agrituristica nonché ai registri e alle altre scritture connesse dell'impresa agricola”. Nell’ambito dell’amministrazione provinciale, le competenze ai sensi della L.P. 10/2001 e dal relativo regolamento d’esecuzione sono affidate al Servizio Agricoltura, e rientrano in particolare nelle declaratorie dell’Ufficio Economia e Politica agraria. Ai sensi dell'art. 9 della L.P. 10/2001, gli operatori agrituristici hanno l'obbligo di:
a) mantenere il rapporto di connessione tra le attività agricole e quelle agrituristiche secondo quanto previsto dall'articolo 4;
b) esercitare le attività agrituristiche conformemente a quanto dichiarato nella segnalazione certificata d'inizio attività;
c) comunicare giornalmente l'arrivo delle persone alloggiate ai competenti organi di pubblica sicurezza in osservanza dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
d) comunicare preventivamente al comune le eventuali variazioni apportate ai periodi e agli orari di apertura al pubblico, nonché ai prezzi per i servizi offerti;
e) partecipare, con cadenza almeno quinquennale, alle iniziative di aggiornamento professionale promosse dalla Provincia per la qualificazione dell'offerta agrituristica;
f) comunicare al comune e alla struttura provinciale competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la variazione dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, o del rapporto di connessione disciplinato dall'articolo 4, oppure la cessazione dell'attività;
g) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, la segnalazione certificata d'inizio attività e la lista dei prodotti, specificando quelli che non provengono né dall'azienda né dai produttori agricoli trentini, dei servizi offerti con l'indicazione dei relativi prezzi, dei periodi e degli orari di apertura al pubblico nonché, all'esterno, il marchio agrituristico provinciale.

Le attività svolte consistono principalmente in:

  • esame della documentazione agli atti e di informazioni ed atti acquisiti d’ufficio da banche dati pubbliche (SIAP, GIS, catasto, anagrafi animali ecc.);
  • sopralluogo con preavviso di 1-2 giorni. Il preavviso è stato ritenuto necessario per assicurare la presenza del titolare dell’attività o di altra persona delegata dallo stesso, al fine di rendere utile la trasferta e ottenere la necessaria collaborazione (esibizione ed estrazione in copia di documentazione, chiarimenti verbali, fattivo accesso a tutti i locali e spazi dell’azienda agrituristica ed agricola, espressione di osservazioni e chiarimenti ecc.);
  • durante la trasferta è redatto il verbale di sopralluogo, in forma di check-list (protocollato a PiTre), nella quale si è dato atto del rispetto o meno dei singoli obblighi previsti dalla legge e dal regolamento (in particolare di quelli verificabili in loco), di eventuali difformità tra il progetto agli atti e la situazione reale dell’immobile, e si sono specificate eventuali altre annotazioni; si dà riscontro anche di eventuali utilizzi non regolari di dizioni riservate per legge, sia dalla L.p. 10/2001, sia da altre leggi provinciali nell’ambito dell’esercizio agrituristico;
  • infine, si da atto di eventuali osservazioni dell’impresa sottoposta a vigilanza; eventuale richiesta ed acquisizione di documentazione contabile, necessaria per la verifica dei requisiti di connessione e di corretto svolgimento dell’attività agrituristica autorizzata;
  • redazione del verbale di accertamento sull’esercizio dell’attività agrituristica, a firma del dirigente del Servizio, nel quale si dà conto del rispetto o della violazione degli obblighi, delle eventuali difformità progettuali, delle eventuali regolarizzazioni necessarie, delle eventuali sanzioni specifiche previste dalla L.p. 10/2001, degli adempimenti successivi a carico del Servizio;
  • trasmissione dell’accertamento sull’esercizio dell’attività agrituristica all’impresa interessata – per conoscenza e per eventuali regolarizzazioni - e al Comune competente, per gli eventuali adempimenti di competenza. In particolare, è stata demandata ai Comuni la notifica formale delle violazioni, in avvio delle procedure sanzionatorie previste dalla legge 689/81;
  • eventuale segnalazione alla Guardia di Finanza, per eventuali adempimenti di competenza, in caso di gravi violazioni, in particolare sulla % minima di prodotto aziendale e/o di prodotti tipici trentini, oppure per lo svolgimento dell’attività in assenza del rapporto di connessione e/o di complementarietà con l’attività agricola, o anche per la somministrazione di bevande alcoliche non aziendali disgiuntamente dai pasti, o infine per la somministrazione di pasti da parte di soggetti non autorizzati;
  • in caso in cui fosse venuto meno il rapporto di connessione e/o di complementarietà con l’attività agricola, avvio del procedimento di revoca del nullaosta allo svolgimento dell’attività agrituristica;
  • redazione di un verbale riassuntivo sui controlli di vigilanza sugli operatori agrituristici, reso pubblico con idonei mezzi e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

 

Allegati

Ultimo aggiornamento: 2015-02-25 08:34


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