Campagna 2017-2018

Le risorse assegnate alla nostra Provincia, per la campagna 2017/18, sono di euro 1.396.679,00 con la possibilità di integrazione di economie di altre misure, previa richiesta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (M.I.P.A.A.F.).

L’Organismo Pagatore per O.C.M. vino è AGEA che con apposite circolari dispone le necessarie istruzioni operative per la gestione della misura.

Le disposizioni previste dalla deliberazione provinciale devono intendersi integrative a quelle stabilite dall’Organismo Pagatore - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.).

Le circolari e le istruzioni operative di A.G.E.A. sono pubblicate sul portale dedicato ed è possibile visionarle collegandosi al sito o cliccando qui.

Programma provinciale di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (del Parlamento Europeo e del Consiglio)

Grazie ai finanziamenti comunitari previsti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, si sono potute finanziare le aziende vitivinicole trentine per quanto riguarda gli impianti o i reimpianti di vigneti.

Legislazione:

Il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 di data 3 marzo 2017  ha approvato le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”

Con la delibera n. 829 del 26 maggio 2017 la Giunta provinciale ha approvato i criteri di finanziamento della Misura “Riconversione e ristrutturazione dei vigneti” per la viticoltura della Provincia Autonoma di Trento per la campagna vitivinicola 2017/2018

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha pubblicato le Istruzioni operative n. 20  - prot. n. 38458 di data 04 maggio 2017 relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la “Riconversione e ristrutturazione dei vigneti” per la campagna 2017/2018

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha pubblicato le Istruzioni operative n. 28  - prot. n. 49610 di data 12 giugno 2017 relative a O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - “Integrazione alle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2017/2018 – proroga scadenza presentazione domande.

Contributi.

La scadenza del bando (Reg.UE 1308/2013) per l'annualità 2017 - 2018 è prevista per il 30 giugno 2017.

La Giunta provinciale, con la delibera n. 829 del 26 maggio 2017 ha approvato i criteri di finanziamento della Misura “Ristrutturazione e Riconversione viticola” per la viticoltura della Provincia Autonoma di Trento per la campagna vitivinicola 2017/2018.

La Misura Ristrutturazione e riconversione viticola si applica su tutto il territorio provinciale, per la campagna 2017/2018.

Possono beneficiare dell’aiuto, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e/o detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del regolamento 1308/2013. Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro che, a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di aiuto, non risultano ancora titolari dell’autorizzazione al reimpianto.

Rientrano tra i beneficiari:

  • imprenditori agricoli singoli e associati;
  • le cooperative agricole;
  • società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

L'aiuto è erogato da AGEA, direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

Possono essere presentate le seguenti tipologie di domanda:

1. entro il 30 giugno 2017:

  • domanda di sostegno 
  • domanda di sostegno con richiesta pagamento d’anticipo (per la liquidazione dell’80% del contributo finanziato per l’intera operazione da presentare entro il 30 giugno 2017)

2. tra il 20 marzo 2018 e il 20 giugno 2018:

  • domanda di pagamento a saldo a seguito di collaudo 

3.  entro il termine massimo del 20 giugno 2020:

  • domanda di pagamento a saldo a seguito di collaudo di domanda di sostegno con pagamento anticipato 

dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Le domande, per beneficiare dell’aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, sono presentate all’Organismo Pagatore competente, secondo le tempistiche, le modalità  e gli elementi stabiliti dalla Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) - Coordinamento e dall’Organismo Pagatore competente. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, la domanda di sostegno deve contenere i dati identificativi del richiedente ed i seguenti elementi:

a) una descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Le modalità applicative della misura, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite da A.G.E.A. Coordinamento e dall’Organismo Pagatore competente.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di sostegno, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

I controlli di ammissibilità delle domande presentate e la comunicazione al richiedente, se oggetto di delega da parte di Agea saranno completati entro il 31 gennaio 2018.

I controlli di finanziabilità delle domande presentate e la comunicazione al richiedente, se oggetto di delega da parte di Agea saranno completati entro il 15 febbraio 2018.

La mancata presentazione della documentazione stabilita dalle circolari A.G.E.A. e dalla presente deliberazione, nei tempi previsti, comporta l’irricevibilità della domanda stessa.

Azioni ammesse a finanziamento

Sono ammesse a beneficiare dell’aiuto le operazioni di riconversione e   ristrutturazione che riguardano i seguenti interventi:

a) la riconversione varietale che consiste:

  • nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una                 diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale

b) la ristrutturazione che consiste:

  • nella diversa collocazione del vigneto, attraverso il reimpianto del vigneto stesso, in una posizione più favorevole, dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
  • nel reimpianto di vigneto; è l'impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto d'impianto. In questo caso, l'aumento di ceppi per ettaro, deve essere almeno del 20%.

Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

  •  utilizzando un’autorizzazione in  suo possesso in corso di validità;
  •  con l’impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in conduzione;
  •  estirpando un vigneto e acquisendo la relativa autorizzazione al reimpianto.

Ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino, secondo lo stesso forma di allevamento della vite o sesto d’impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

 

Non sono ammessi ad aiuti, interventi che non prevedano la rimozione  delle strutture di sostegno preesistenti.

 

Non sono finanziabili, i vigneti con età pari o superiore a 30 anni, per i quali, nei tre anni (consecutivi) precedenti la domanda, siano state presentate dichiarazioni di vendemmia con resa di uva da vino pari a zero.

Allegati

Ultimo aggiornamento: 2018-06-14 06:35


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